Art. 21.
                      (Copertura finanziaria).
1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  delle  disposizioni  degli
articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge,
valutato  in  lire  298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede,  quanto  a  lire  273  miliardi annue a decorrere dall'anno
2000,  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  20  gennaio 1998, n. 4,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 marzo 1998, n. 52,
concernente  il  Fondo  per  l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi
annue  a  decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1 della legge 28
agosto 1997, n. 285.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 21:
              - Il  decreto-legge  20 gennaio 1998, n. 4 (in Gazzetta
          Ufficiale   21 gennaio   1998,   n.  16),  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  20 marzo  1998,  n.  52  (in
          Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1998, n. 67) reca "Disposizioni
          urgenti   in   materia   di   sostegno   al   reddito,   di
          incentivazione     all'occupazione     e    di    carattere
          previdenziale". Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
              "Art.  3  (Integrazione del Fondo per l'occupazione). -
          1.  Per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma
          7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
          autorizzata  la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998,
          di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi
          a  decorrere  dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  del  Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1998,
          parzialmente utilizzando:
                a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913
          miliardi  per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere
          dall'anno  2000, l'accantonamento relativo al Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale;
                b) quanto   a   lire   3   miliardi   per   il  1998,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per le politiche
          agricole".
              - Il  testo  dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n.
          285,  recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e
          di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  5 settembre 1997, n. 207, e' il
          seguente:      "Art.  1  (Fondo  nazionale per l'infanzia e
          l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia
          l'adolescenza  finalizzato alla realizzazione di interventi
          a  livello  nazionale,  regionale  e locale per favorire la
          promozione   dei   diritti,  la  qualita'  della  vita,  lo
          sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
          dell'infanzia  e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
          ad  esse  piu'  confacente  ovvero  la  famiglia  naturale,
          adottiva  o  affidataria,  in attuazione dei principi della
          Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo resa esecutiva ai
          sensi  della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli
          1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              2.  Il  Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano. Una quota pari al trenta
          per   cento  delle  risorse  del  Fondo  e'  riservata  al,
          finanziamento  di  interventi  da  realizzare nei comuni di
          Venezia,  Milano,  Torino,  Genova, Bologna, Firenze, Roma,
          Napoli,  Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
          Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
          riservata  avviene,  per il cinquanta per cento, sulla base
          dell'ultima    rilevazione   della   popolazione   minorile
          effettuata  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
          per il cinquanta per cento secondo i seguenti criteri:
                a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
          le  indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
          analisi  per  l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri;
                b) numero  di minori presenti in presidi residenziali
          socioassistenziali    in    base   all'ultima   rilevazione
          dell'ISTAT;
                c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
          dell'obbligo  come  accertata  dal Ministero della pubblica
          istruzione;
                d) percentuale  di  famiglie  con  figli  minori  che
          vivono  al  di  sotto  della  soglia di poverta' cosi' come
          stimata dall'ISTAT;
                e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
          in  attivita'  criminose  come  accertata  dalla  Direzione
          generale  dei  servizi  civili  del Ministero dell'interno,
          nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
          Ministero di grazia e giustizia.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   il   Ministro  per  la
          solidarieta'   sociale,  con  proprio  decreto  emanato  di
          concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
          e  giustizia  e  con  il Ministro per le pari opportunita',
          sentite  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  nonche'  le  Commissioni  parlamentari competenti,
          provvede  alla  ripartizione  delle  quote del Fondo tra le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
          quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
              4.  Per  il  finanziamento  del Fondo e' autorizzata la
          spesa  di  lire  117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
          miliardi a decorrere dall'anno 1998".