Art. 22.
                      (Compiti delle regioni).
1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge   le   regioni   definiscono,   con  proprie  leggi,  ai  sensi
dell'articolo  36,  comma  3,  della  legge  8 giugno 1990, n. 142, e
successive  modificazioni,  qualora  non  vi abbiano gia' provveduto,
norme  per  il  coordinamento  da  parte dei comuni degli orari degli
esercizi  commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
delle  amministrazioni  pubbliche, nonche' per la promozione dell'uso
del  tempo  per  fini di solidarieta' sociale, secondo i principi del
presente capo.
2.  Le  regioni  prevedono  incentivi  finanziari per i comuni, anche
attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28,
ai   fini   della   predisposizione   e   dell'attuazione  dei  piani
territoriali  degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione
delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti
in   materia   di   progettazione  urbana,  di  analisi  sociale,  di
comunicazione  sociale  e  di  gestione  organizzativa,  con  compiti
consultivi  in ordine al coordinamento degli orari delle citta' e per
la  valutazione  degli  effetti  sulle  comunita'  locali  dei  piani
territoriali degli orari.
4.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze  in materia di formazione
professionale,  le  regioni  promuovono  corsi  di  qualificazione  e
riqualificazione  del  personale  impiegato  nella  progettazione dei
piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei
servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di
apertura  al  pubblico  dei  servizi pubblici e privati, degli uffici
della  pubblica  amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
turistici,   delle   attivita'  culturali  e  dello  spettacolo,  dei
trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c)  criteri e modalita' per la concessione ai comuni di finanziamenti
per   l'adozione   dei  piani  territoriali  degli  orari  e  per  la
costituzione  di  banche  dei  tempi, con priorita' per le iniziative
congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
 
          Nota all'art. 22:
              -  Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno
          1990,   n.   142,   e   successive  modificazioni,  recante
          "Ordinamento  delle  autonomie  locali"  e pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 giugno  1990,  n.  135, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              "3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli
          indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei
          criteri  eventualmente  indicati  dalla  regione, gli orari
          degli  esercizi  commerciali,  dei  pubblici esercizi e dei
          servizi  pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i responsabili
          territorialmente     competenti    delle    amministrazioni
          interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
          pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
          l'espletamento  dei  servizi  con le esigenze complessive e
          generali degli utenti".