Art. 24.
                  (Piano territoriale degli orari).
1.  Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano",
realizza  le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed
e'  strumento  unitario  per  finalita'  ed  indirizzi, articolato in
progetti,  anche  sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi
sistemi  orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione
e coordinamento.
2.  I  comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti
ad  individuare  un  responsabile  cui  e' assegnata la competenza in
materia  di  tempi  ed  orari  e  che  partecipa  alla conferenza dei
dirigenti,  ai  sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
3.  I  comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4.  Il  sindaco  elabora  le linee guida del piano. A tale fine attua
forme  di  consultazione  con  le amministrazioni pubbliche, le parti
sociali, nonche' le associazioni previste dall'articolo 6 della legge
8  giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni
delle famiglie.
5.  Nell'elaborazione  del  piano  si  tiene  conto degli effetti sul
traffico,  sull'inquinamento  e  sulla  qualita' della vita cittadina
degli  orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al
pubblico  dei  servizi  pubblici  e  privati, degli uffici periferici
delle  amministrazioni  pubbliche, delle attivita' commerciali, ferme
restando  le  disposizioni  degli  articoli  da  11  a 13 del decreto
legislativo   31  marzo  1998,  n.  114,  nonche'  delle  istituzioni
formative, culturali e del tempo libero.
6.  Il  piano  e'  approvato  dal  consiglio comunale su proposta del
sindaco  ed  e'  vincolante  per l'amministrazione comunale, che deve
adeguare  l'azione  dei  singoli  assessorati  alle  scelte  in  esso
contenute. Il piano e' attuato con ordinanze del sindaco.
 
          Note all'art. 24:
              -  Il  testo  dell'art.  6  della citata legge 8 giugno
          1990, n. 142, e successive modificazioni, e' il seguente:
              "Art.  6  (Partecipazione  popolare).  -  1.  I  comuni
          valorizzano   le  libere  forme  associative  e  promuovono
          organismi  di  partecipazione  popolare all'amministrazione
          locale,  anche  su  base  di  quartiere  o  di  frazione. I
          rapporti  di  tali  forme  associative  con  il comune sono
          disciplinati dallo statuto.
              2.  Nel  procedimento relativo all'adozione di atti che
          incidono  su situazioni giuridiche soggettive devono essere
          previste  forme di partecipazione degli interessati secondo
          le  modalita'  stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei
          principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
              3.  Nello  statuto  devono  essere  previste  forme  di
          consultazione   della  popolazione  nonche'  procedure  per
          l'ammissione  di istanze, petizioni e proposte di cittadini
          singoli  o associati dirette a promuovere interventi per la
          migliore  tutela  di  interessi  collettivi e devono essere
          altresi'  determinate  le  garanzie  per il loro tempestivo
          esame. Possono essere altresi' previsti referendum anche su
          richiesta di un adeguato numero di cittadini.
              4.  Le  consultazioni e i referendum di cui al presente
          articolo  devono riguardare materie di esclusiva competenza
          locale  e  non  possono  avere  luogo  in  coincidenza  con
          operazioni     elettorali     provinciali,    comunali    e
          circoscrizionali".
              -  Il  testo  degli  articoli  da  11  a 13 del decreto
          legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante "Riforma della
          disciplina  relativa  al  settore  del  commercio,  a norma
          dell'art.  4,  comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95,
          supplemento ordinario, e' il seguente:     "Art. 11 (Orario
          di apertura e di chiusura). - 1. Gli orari di apertura e di
          chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio
          sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel
          rispetto  delle  disposizioni  del  presente articolo e dei
          criteri  emanati  dai  comuni,  sentite  le  organizzazioni
          locali  dei  consumatori, delle imprese del commercio e dei
          lavoratori  dipendenti,  in  esecuzione  di quanto disposto
          dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
              2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi
          commerciali  di vendita al dettaglio possono restare aperti
          al  pubblico  in  tutti  i giorni della settimana dalle ore
          sette  alle  ore  ventidue.  Nel  rispetto  di  tali limiti
          l'esercente   puo'   liberamente  determinare  l'orario  di
          apertura  e di chiusura del proprio esercizio non superando
          comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
              3.  L'esercente  e'  tenuto  a rendere noto al pubblico
          l'orario  di  effettiva  apertura  e  chiusura  del proprio
          esercizio   mediante  cartelli  o  altri  mezzi  idonei  di
          informazione.
              4.  Gli  esercizi  di vendita al dettaglio osservano la
          chiusura  domenicale  e  festiva dell'esercizio e, nei casi
          stabiliti  dai  comuni, sentite le organizzazioni di cui al
          comma l, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
              5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma
          1,  individua  i  giorni e le zone del territorio nei quali
          gli  esercenti  possono  derogare  all'obbligo  di chiusura
          domenicale  e  festiva.  Detti  giorni comprendono comunque
          quelli   del   mese  di dicembre,  nonche'  ulteriori  otto
          domeniche   o   festivita'   nel  corso  degli  altri  mesi
          dell'anno".
              "Art.  12 (Comuni ad economia prevalentemente turistica
          e   citta'   d'arte).   -   1.   Nei   comuni  ad  economia
          prevalentemente turistica, nelle citta' d'arte o nelle zone
          del  territorio  dei  medesimi,  gli  esercenti determinano
          liberamente  gli  orari di apertura e di chiusura e possono
          derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4.
              2.  Al  fine  di assicurare all'utenza, soprattutto nei
          periodi  di maggiore  afflusso turistico, idonei livelli di
          servizio  e  di  informazione, le organizzazioni locali dei
          consumatori,  delle  imprese  del commercio e del turismo e
          dei  lavoratori  dipendenti,  possono  definire  accordi da
          sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui
          all'articolo 36,  comma  3,  della  legge 8 giugno 1990, n.
          142.
              3.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, anche su proposta dei comuni
          interessati  e  sentite  le organizzazioni dei consumatori,
          delle  imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori
          dipendenti,  le  regioni  individuano  i comuni ad economia
          prevalentemente  turistica,  le citta' d'arte o le zone del
          territorio  dei  medesimi  e i periodi di maggiore afflusso
          turistico  nei  quali  gli  esercenti possono esercitare la
          facolta' di cui al comma 1".
              "Art. 13 (Disposizioni speciali) . - 1. Le disposizioni
          del   presente   titolo  non  si  applicano  alle  seguenti
          tipologie   di   attivita':   le  rivendite  di  generi  di
          monopolio;  gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai
          villaggi  e  ai  complessi  turistici  e  alberghieri;  gli
          esercizi  di  vendita  al  dettaglio  situati nelle aree di
          servizio  lungo  le autostrade, nelle stazioni ferroviarie,
          marittime  ed  aeroportuali; alle rivendite di giornali; le
          gelaterie  e  gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie;
          gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
          piante  e  articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi,
          nastri   magnetici,   musicassette,   videocassette,  opere
          d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli
          da  ricordo  e  artigianato  locale, nonche' le stazioni di
          servizio  autostradali,  qualora  le  attivita'  di vendita
          previste   dal  presente  comma  siano  svolte  in  maniera
          esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
              2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire
          l'apertura  al  pubblico  in caso di piu' di due festivita'
          consecutive.   Il   sindaco   definisce  le  modalita'  per
          adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
              3.  I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze
          dell'utenza    e   alle   peculiari   caratteristiche   del
          territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario
          notturno  esclusivamente per un limitato numero di esercizi
          di vicinato".