Art. 5.
                    (Congedi per la formazione).
1.  Ferme  restando  le vigenti disposizioni relative al diritto allo
studio  di  cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno
cinque  anni  di  anzianita'  di  servizio presso la stessa azienda o
amministrazione,  possono  richiedere una sospensione del rapporto di
lavoro  per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici  mesi,  continuativo  o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2.  Per  "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al
completamento  della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di  studio  di  secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dal datore di lavoro.
3.  Durante  il  periodo  di  congedo per la formazione il dipendente
conserva  il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo  non  e'  computabile  nell'anzianita'  di  servizio e non e'
cumulabile  con  le  ferie,  con la malattia e con altri congedi. Una
grave  e  documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri
stabiliti  dal  medesimo  decreto  di  cui  all'articolo  4, comma 4,
intervenuta   durante   il  periodo  di  congedo,  di  cui  sia  data
comunicazione  scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione
del congedo medesimo.
4.  Il  datore  di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo
per  la  formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di
comprovate  esigenze  organizzative. I contratti collettivi prevedono
le   modalita'  di  fruizione  del  congedo  stesso,  individuano  le
percentuali   massime   dei   lavoratori   che  possono  avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di
tale  facolta'  e  fissano  i termini del preavviso, che comunque non
puo' essere inferiore a trenta giorni.
5.  Il  lavoratore  puo'  procedere al riscatto del periodo di cui al
presente  articolo,  ovvero  al  versamento  dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
 
          Nota all'art. 5:
              -  La  legge  20  maggio  1970, n. 300, recante: "Norme
          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi  di  lavoro  e norme sul collocamento" e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  27 maggio 1970, n. 131. Il
          testo dell'art. 10 e' il seguente:
              "Art.   10   (Lavoratori   studenti).  -  I  lavoratori
          studenti,  iscritti  e fequentanti corsi regolari di studio
          in   scuole   di   istruzione  primaria,  secondaria  e  di
          qualificazione   professionale,   statali,   pareggiate   o
          legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
          titoli  di  studio  legali, hanno diritto a turni di lavoro
          che  agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
          esami   e  non  sono  obbligati  a  prestazioni  di  lavoro
          straordinario o durante i riposi settimanali.
              I  lavoratori  studenti,  compresi quelli universitari,
          che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire
          di permessi giornalieri retribuiti.
              Il  datore  di  lavoro  potra' richiedere la produzione
          delle  certificazioni  necessarie all'esercizio dei diritti
          di cui al primo e secondo comma".