IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto 21 luglio 1998, n. 297, recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruoli degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"; Considerato che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti d'eta', salvo deroghe dettate dal regolamento delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Ritenuto che le attivita' demandate dal Corpo di polizia penitenziaria richiedono una particolare sana e robusta costituzione fisica nonche' il possesso di requisiti psico-fisici necessariamente connessi al raggiungimento di un certo limite di eta'; Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Esperite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999, prot. n. 222/99; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 83U6/4-15 del 21 gennaio 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Concorso ad allievo agente 1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria e' soggetta al limite massimo di eta' di anni ventotto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria". - Il testo vigente dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativo e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente: "6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione". - Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)".