IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  23  giugno  1995, n. 244, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, e, in particolare
l'articolo  1,  il quale, nel prevedere la possibilita' di utilizzare
incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul
conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle
finanze   siano   approvate  le  norme  attuative  sulla  regolazione
contabile per i concessionari della riscossione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, recante le
norme  di  attuazione sulla regolazione contabile per i concessionari
della   riscossione  nei  confronti  di  soggetti  che  fruiscono  di
agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione economica dell'8 agosto 1995;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  del 18 dicembre 1997, che ha sostituito la
suddetta delibera dell'8 agosto 1995;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme
di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n.
189,  recante  norme  di  attuazione delle disposizioni in materia di
versamenti  in  tesoreria,  previste  dall'articolo 24, comma 10, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183,
recante  norme  per  l'individuazione  della  struttura  di  gestione
prevista  dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
  Ritenuta   la   necessita'   di   modificare  il  suddetto  decreto
ministeriale  24  gennaio  1996,  n.  90,  a  seguito delle modifiche
intervenute,  in  materia  di versamenti e compensazioni, per effetto
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Sentiti    il    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  ed  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 20 settembre
1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
nota del 22 dicembre 1999, n. 3-17370/UCL;
                             A d o t t a
il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni

  1.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette  al  Ministero  delle  finanze, in via telematica, l'elenco
delle   imprese   che   usufruiscono   delle   agevolazioni,  di  cui
all'articolo  l del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, per le quali e'
stata  effettuata  la  liquidazione,  specificando  gli  estremi  dei
provvedimenti,   la  data  dell'avvenuta  liquidazione,  e  l'importo
dell'agevolazione.  Detta  trasmissione va effettuata entro il quinto
giorno  successivo  all'adozione  del  provvedimento di liquidazione.
Ricevuto  l'elenco  il  Ministero delle finanze esegue, con i dati in
suo  possesso,  il  controllo  del  predetto  elenco  e  comunica  al
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in
via  telematica,  l'elenco delle imprese il cui domicilio fiscale non
corrisponde a quello risultante dai propri archivi.
  2. I dati di cui al comma 1, che hanno superato il controllo di cui
al  comma  stesso,  sono  trasmessi  dal  Ministero  delle finanze ai
concessionari  della  riscossione  entro  il quinto giorno successivo
alla comunicazione degli stessi.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 24 gennaio
          1996,  n.  90,  recante: "Regolamento attuativo delle norme
          sulla  regolamentazione contabile per i concessionari della
          riscossione  nei  confronti  di  soggetti  che fruiscono di
          agevolazioni  in forma automatica per interventi nelle aree
          depresse", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          28 febbraio 1996.
              - La  delibera  del  Comitato  interministeriale per la
          programmazione   economica   del   18 dicembre   1997,   e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  68 del 23 marzo
          1998.
              - Il   decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,
          recante:  "Norme  di  semplificazione degli adempimenti dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          174 del 28 luglio 1997.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
          1998,  n.  189,  recante:  "Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  delle  disposizioni in materia di versamenti in
          tesoreria,  previste  dall'art.  24,  comma 10, del decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24,  comma 10, del
          citato decreto legislativo n. 241/1997:
              "10.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 7,
          comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto,  sono  disciplinati,  sulla  base  delle
          previsioni  contenute  nella  sezione I del presente capo e
          dall'art.  11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n.
          567,  le  modalita'  di versamento in tesoreria delle somme
          riscosse   dai  soggetti  indicati  nel  presente  articolo
          durante  il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio
          telematico  dei relativi dati alla struttura di gestione di
          cui all'art. 22".
              - Il  decreto  ministeriale  22 maggio  1998,  n.  183,
          recante:  "Regolamento  recante  norme per l'individuazione
          della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3,
          del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la
          determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti
          destinatari  delle  somme a ciascuno di essi spettanti", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 138 del 16 giugno
          1998.
              - Si  riporta  l'art.  22,  comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 241/1997:
              "3.  La  struttura  di  gestione  di  cui al comma 1 e'
          individuata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  i  Ministri  del tesoro e del lavoro e della
          previdenza   sociale.   Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al comma 1, ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          23 giugno  1995,  n.  244  (Misure dirette ad accelerare il
          completamento  degli interventi pubblici e la realizzazione
          dei  nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con
          modificazioni,  dall'art.  1, comma 1, della legge 8 agosto
          1995, n. 341:
              "Art.  1  (Agevolazioni  in  forma automatica). - 1. Ai
          fini  dell'immediato  avvio dell'intervento ordinario nelle
          aree   depresse,   le   somme   individuate   dal  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          per  consentire  l'erogazione  di  incentivi industriali in
          forma   automatica   nelle  aree  depresse  del  territorio
          nazionale  ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita
          sezione   del   fondo   di  cui  all'art.  14  della  legge
          17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del
          decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla
          legge   7 aprile   1995,   n.   104,   per  essere  versate
          trimestralmente  all'entrata  del  bilancio  dello Stato in
          relazione agli interventi di cui al comma 2.
              2.  Ai  sensi  dell'art.  9, comma 3, del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          nel  rispetto  dei  princi'pi  e  degli indirizzi stabiliti
          dall'Unione  europea per gli incentivi nelle aree depresse,
          nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al comma 1, individua
          l'ammontare  massimo  dell'agevolazione, la tipologia degli
          investimenti   ammissibili   alle   agevolazioni  in  forma
          automatica,   detta   le   modalita'   e  le  procedure  di
          attuazione,  approvando  altresi'  un  apposito  modello di
          documento   dal   quale  dovra'  risultare  in  particolare
          l'investimento  da effettuare e l'importo del beneficio. Il
          documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
          sara'  utilizzato  dal beneficiario delle agevolazioni, che
          si  avvale  del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
          1991,  n.  413,  e  successive  modificazioni, solo dopo la
          liquidazione  finale  delle agevolazioni stesse, effettuata
          sulla   base  di  una  verifica  di  regolarita'  meramente
          formale,  per il pagamento di imposte che affluiscono sullo
          stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
          di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
          di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
          della  riscossione,  ai quali viene concessa una tolleranza
          di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
          3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le
          norme   attuative   sulla   regolazione   contabile  per  i
          concessionari della riscossione.
              3.  Il  documento  di  cui  al comma 2 e' presentato al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          ai   fini   della  prenotazione  delle  risorse.  L'importo
          dell'agevolazione  in  forma  automatica  e' pari al 60 per
          cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite
          dall'Unione  europea.  L'accesso alle agevolazioni in forma
          automatica  esclude  ogni  possibilita'  di  richiedere  ed
          ottenere,  a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti,
          altre  agevolazioni.  La  limitazione  del 60 per cento non
          vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite
          da    disposizioni   normative   finalizzate   a   favorire
          specialmente    l'occupazione,    sempre    nel    rispetto
          dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
              4.  Ai  fini  della  fruizione dell'agevolazione, entro
          diciotto   mesi  dalla  presentazione  del  documento  come
          prevista   dal   comma  3,  l'investimento  deve  risultare
          effettuato  ed  interamente pagato l'importo delle relative
          spese.
              5.  Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al
          soggetto   beneficiario   delle   agevolazioni   in   forma
          automatica,  che  abbia  rilasciato false dichiarazioni, il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
          due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
              6.  Nel  periodo intercorrente tra la presentazione del
          documento  e la liquidazione dell'agevolazione il Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e' tenuto
          ad  acquisire  la  documentazione  antimafia  ai  sensi del
          decreto  legislativo  8 agosto  1994,  n. 490, e successive
          modificazioni".