IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e, in particolare l'articolo 1, il quale, nel prevedere la possibilita' di utilizzare incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze siano approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, recante le norme di attuazione sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, che ha sostituito la suddetta delibera dell'8 agosto 1995; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Ritenuta la necessita' di modificare il suddetto decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, a seguito delle modifiche intervenute, in materia di versamenti e compensazioni, per effetto del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota del 22 dicembre 1999, n. 3-17370/UCL; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministero delle finanze, in via telematica, l'elenco delle imprese che usufruiscono delle agevolazioni, di cui all'articolo l del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, per le quali e' stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti, la data dell'avvenuta liquidazione, e l'importo dell'agevolazione. Detta trasmissione va effettuata entro il quinto giorno successivo all'adozione del provvedimento di liquidazione. Ricevuto l'elenco il Ministero delle finanze esegue, con i dati in suo possesso, il controllo del predetto elenco e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in via telematica, l'elenco delle imprese il cui domicilio fiscale non corrisponde a quello risultante dai propri archivi. 2. I dati di cui al comma 1, che hanno superato il controllo di cui al comma stesso, sono trasmessi dal Ministero delle finanze ai concessionari della riscossione entro il quinto giorno successivo alla comunicazione degli stessi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, recante: "Regolamento attuativo delle norme sulla regolamentazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996. - La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1998. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 10, del citato decreto legislativo n. 241/1997: "10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente capo e dall'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalita' di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22". - Il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante: "Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998. - Si riporta l'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241/1997: "3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341: "Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2. 2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei princi'pi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione. 3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dall'Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea. 4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese. 5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. 6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione dell'agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni".