Art. 4
                        Regolazioni contabili

  1.  Ai  fini  della  regolazione  contabile  dei  mancati  o minori
versamenti effettuati dai contribuenti che utilizzano le agevolazioni
di   cui  al  presente  decreto,  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  alimenta  la  contabilita'  speciale
"fondi  di  bilancio"  prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto
del  Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, con le somme
necessarie.
  2.   Il   citato   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato effettua sulla contabilita' speciale di cui al comma
1,   mensilmente,   e  comunque  prima  dell'utilizzo  da  parte  dei
beneficiari,   il   versamento   degli  importi  corrispondenti  alle
agevolazioni liquidate.
  3.  La  struttura  di  gestione, di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo   9  luglio  1997,  n.  241,  provvede  alla  regolazione
contabile  con  le  modalita' previste dal decreto del Ministro delle
finanze 22 maggio 1998, n. 183.
  4.  Nel  caso  in  cui  le  agevolazioni  siano  fruite su somme di
spettanza  della  regione  siciliana  tali somme vengono riportate al
lordo prima dell'attribuzione alla stessa regione.
 
          Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  18 maggio  1998, n. 189
          (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni
          in  materia  di versamenti in tesoreria, previste dall'art.
          24,  comma  10,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241):
              "3.  La  contabilita'  speciale  "fondi di bilancio" e'
          alimentata con le seguenti modalita':
                a) nel  primo  anno  di applicazione, dopo l'apertura
          della  contabilita'  speciale,  con  il cinquanta per cento
          delle  disponibilita'  esistenti  al  momento  sulle unita'
          previsionali  di  base  indicate  al  comma  2. La parte di
          stanziamento corrispondente all'ammontare dei rimborsi gia'
          erogati  e  dei compensi gia' trattenuti dalle banche e dai
          concessionari e' mantenuta nell'unita' previsionale di base
          per  provvedere  alle  necessarie  regolazioni contabili da
          parte  del  Ministero  delle  finanze  - Dipartimento delle
          entrate  - Direzione centrale per la riscossione; ulteriori
          afflussi alla contabilita' speciale "fondi di bilancio sono
          effettuati  nei mesi successivi, tenuto conto delle risorse
          necessarie  per effettuare i rimborsi con le disponibilita'
          esistenti  nello  stato  di  previsione del Ministero delle
          finanze  a  favore  di  soggetti  non  titolari  di partita
          I.V.A., nonche' dei soggetti non ammessi alla compensazione
          ai  sensi  dell'art.  25  del  decreto legislativo 9 luglio
          9 luglio 1997, n. 241;
                b) per   gli  esercizi  successivi,  la  contabilita'
          speciale   "fondi  di  bilancio  e'  alimentata,  nel  mese
          di gennaio  di  ciascun anno, entro il limite del cinquanta
          per  cento  dei fondi iscritti nelle unita' previsionali di
          base   indicate   al   comma  2.  Ulteriori  afflussi  sono
          effettuati  nei  mesi  successivi  sulla  base  dei criteri
          indicati nella lettera a)".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 22 del citato decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
              "Art.   22  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli  enti
          destinatari).   -   1. Entro  il  primo  giorno  lavorativo
          successivo  a  quello  di  versamento  delle somme da parte
          delle   banche   e   di   ricevimento   dei  relativi  dati
          riepilogativi,    un'apposita    struttura    di   gestione
          attribuisce  agli  enti  destinatari le somme a ciascuno di
          essi spettanti, tenendo conto del-l'eventuale compensazione
          eseguita dai contribuenti.
              2.  Gli  enti  destinatari  delle  somme dispongono con
          cadenza   trimestrale   le   regolazioni   contabili  sulle
          contabilita'   di   pertinenza   a  copertura  delle  somme
          compensate dai contribuenti.
              3.  La  struttura  di  gestione  di  cui  al comma 1 e'
          individuata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  i  Ministri  del tesoro e del lavoro e della
          previdenza   sociale.   Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme.
              4.  La  compensazione  di cui all'art. 17, puo' operare
          soltanto  dopo  l'emanazione dei decreti indicati nel comma
          3".