Art. 4 Regolazioni contabili 1. Ai fini della regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che utilizzano le agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimenta la contabilita' speciale "fondi di bilancio" prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, con le somme necessarie. 2. Il citato Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettua sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, mensilmente, e comunque prima dell'utilizzo da parte dei beneficiari, il versamento degli importi corrispondenti alle agevolazioni liquidate. 3. La struttura di gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede alla regolazione contabile con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183. 4. Nel caso in cui le agevolazioni siano fruite su somme di spettanza della regione siciliana tali somme vengono riportate al lordo prima dell'attribuzione alla stessa regione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241): "3. La contabilita' speciale "fondi di bilancio" e' alimentata con le seguenti modalita': a) nel primo anno di applicazione, dopo l'apertura della contabilita' speciale, con il cinquanta per cento delle disponibilita' esistenti al momento sulle unita' previsionali di base indicate al comma 2. La parte di stanziamento corrispondente all'ammontare dei rimborsi gia' erogati e dei compensi gia' trattenuti dalle banche e dai concessionari e' mantenuta nell'unita' previsionale di base per provvedere alle necessarie regolazioni contabili da parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione; ulteriori afflussi alla contabilita' speciale "fondi di bilancio sono effettuati nei mesi successivi, tenuto conto delle risorse necessarie per effettuare i rimborsi con le disponibilita' esistenti nello stato di previsione del Ministero delle finanze a favore di soggetti non titolari di partita I.V.A., nonche' dei soggetti non ammessi alla compensazione ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 9 luglio 9 luglio 1997, n. 241; b) per gli esercizi successivi, la contabilita' speciale "fondi di bilancio e' alimentata, nel mese di gennaio di ciascun anno, entro il limite del cinquanta per cento dei fondi iscritti nelle unita' previsionali di base indicate al comma 2. Ulteriori afflussi sono effettuati nei mesi successivi sulla base dei criteri indicati nella lettera a)". - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto del-l'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti. 3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme. 4. La compensazione di cui all'art. 17, puo' operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3".