Art. 5
                      Revoca dell'agevolazione

  1.  La revoca delle agevolazioni, ovvero, la riduzione dell'importo
delle  stesse, disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' comunicata, in via telematica, al Ministero delle
finanze,   il   quale  a  sua  volta  provvede  a  darne  notizia  al
concessionario  entro tre giorni dalla comunicazione. A seguito della
comunicazione  di  revoca, il concessionario non accetta piu' modelli
di  versamento  relativi  alle  agevolazioni,  ovvero,  nel  caso  di
comunicazione concernente la riduzione dell'importo dell'agevolazione
accetta  versamenti  agevolati  fino  all'ammontare del nuovo importo
comunicato.  Il  concessionario  provvede, altresi', ad annotare tale
nuovo  importo  sul  modulo, rilasciato dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in suo possesso, nonche', su quello
che il beneficiario dell'agevolazione presenta in occasione del primo
versamento     successivo    alla    comunicazione    di    riduzione
dell'agevolazione.
  2.   A   seguito   del   provvedimento   di  revoca,  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al recupero
delle   somme   gia'   fruite   dal   beneficiario.  A  tal  fine  il
concessionario  comunica  l'importo  dell'agevolazione effettivamente
fruita dal beneficiario stesso.
  3.  Nei  casi  in cui i provvedimenti di revoca ovvero di riduzione
dell'importo  dell'agevolazione  intervengano prima che la stessa sia
in tutto o in parte fruita dal beneficiario, l'importo corrispondente
alle  quote  non  fruite  viene scomputato dal primo versamento utile
alla contabilita' speciale "fondi di bilancio" di cui all'articolo. 4