Art. 5 Revoca dell'agevolazione 1. La revoca delle agevolazioni, ovvero, la riduzione dell'importo delle stesse, disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' comunicata, in via telematica, al Ministero delle finanze, il quale a sua volta provvede a darne notizia al concessionario entro tre giorni dalla comunicazione. A seguito della comunicazione di revoca, il concessionario non accetta piu' modelli di versamento relativi alle agevolazioni, ovvero, nel caso di comunicazione concernente la riduzione dell'importo dell'agevolazione accetta versamenti agevolati fino all'ammontare del nuovo importo comunicato. Il concessionario provvede, altresi', ad annotare tale nuovo importo sul modulo, rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in suo possesso, nonche', su quello che il beneficiario dell'agevolazione presenta in occasione del primo versamento successivo alla comunicazione di riduzione dell'agevolazione. 2. A seguito del provvedimento di revoca, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al recupero delle somme gia' fruite dal beneficiario. A tal fine il concessionario comunica l'importo dell'agevolazione effettivamente fruita dal beneficiario stesso. 3. Nei casi in cui i provvedimenti di revoca ovvero di riduzione dell'importo dell'agevolazione intervengano prima che la stessa sia in tutto o in parte fruita dal beneficiario, l'importo corrispondente alle quote non fruite viene scomputato dal primo versamento utile alla contabilita' speciale "fondi di bilancio" di cui all'articolo. 4