Art. 2

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 marzo 2000
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto