Art. 10. 
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993,  n.  29,  le  disposizioni  del  presente  decreto  si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  di
quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4,  e  8,  e
comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni  speciali  in
materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge  23  dicembre
1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
dall'articolo  22  della  legge  23  dicembre   1998,   n.   448,   e
dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n.  421."  L'art.  2,  comma  2  del
          succitato decreto legislativo cosi' recita: 
              "2.  I  rapporti  di  lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti di lavoro la cui applicabilita'  sia  limitata  ai
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
          di essi, possono essere derogate da successivi contratti  o
          accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
          ulteriormente applicabili,  salvo  che  la  legge  disponga
          espressamente in senso contrario". 
              - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca:  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica." L'art.  1  della
          succitata legge,  reca:  "Misure  in  materia  di  sanita',
          pubblico impiego, istruzione, finanza regionale  e  locale,
          previdenza e assistenza". 
              - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure  per
          la stabilizzazione della finanza pubblica". L'art. 39 della
          succitata legge cosi' recita: 
              "Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incenticazione del part-time). -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  1o
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno  2001
          deve essere  realizzata  una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione   delle   procedure   di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  ruduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e del tesoro e della  programmazione  economica,  definisce
          preliminarmente le priorita' e le necessita'  operative  da
          soddisfare, tenuto conto  in  particolare  delle  correlate
          esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale
          quadro,  entro  il  primo  semestre  di  ciascun  anno,  il
          Consiglio  dei  Ministri  determina   il   numero   massimo
          complessivo delle assunzioni delle amministrazioni  di  cui
          al comma 2  compatibile  con  gli  obiettivi  di  riduzione
          numerica  e  con  i   dati   sulle   cessazioni   dell'anno
          precedente.  Le  assunzioni  restano  comunque  subordinate
          all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo  le
          vigenti procedure di mobilita' e  possono  essere  disposte
          esclusivamente presso le sedi che  presentino  le  maggiori
          carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo
          si  applicano  anche  alle  assunzioni  previste  da  norme
          speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi  di  riforma  organizzativa  e   riqualificazione
          funzionale delle amministrazioni interessate, le  richieste
          di autorizzazione ad assumere devono  essere  corredate  da
          una relazione illustrativa delle iniziative di  riordino  e
          riqualificazione, adottate o  in  corso,  finalizzate  alla
          definizione  di  modelli   organizzativi   rispondenti   ai
          principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto  ai
          compiti  e  ai  programmi,   con   specifico   riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da  fornire  all'utenza.   Le   predette   richieste   sono
          sottoposte all'esame del Consiglio dei  Ministri,  ai  fini
          dell'adozione di delibere con  cadenza  semestrale,  previa
          istruttoria da parte della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica.  L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare   le
          effettive esigenze di  reperimento  di  nuovo  personale  e
          l'impraticabilita' di  soluzioni  alternative  collegate  a
          procedure  di  mobilita'  o  all'adozione  di   misure   di
          razionalizzazione interna. Per le amministrazioni  statali,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli   enti
          pubblici non economici con organico  superiore  a  duecento
          unita', i contratti integrativi, sottoscritti, corredati da
          una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante  gli
          oneri    derivanti    dall'applicazione     della     nuova
          classificazione del personale, certificata  dai  competenti
          organi di controllo, di  cui  all'art.  52,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  laddove  operanti,  sono   trasmessi   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, che,  entro  trenta  giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita' economico-finanziaria,  ai  sensi  dell'art.
          45, comma 4, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29. Decorso tale termine, la delegazione di  parte  publica
          puo' procedere alla stipula del contratto integrativo.  Nel
          caso in cui abbia esito negativo, le  parti  riprendono  le
          trattative. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui, commi da 5 a 15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la v igilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  Servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio,  in  ambito  regionale  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
                b) il numero dei posti da mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,  fa
          eccezione  per  quelli  ricompresi  nel  territorio   della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                c) i concorsi consistono in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                d)   la    prova    attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                e) ciascun candidato puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10  ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma 2, dell'art.  43,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 217 marzo 1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. (Omissis). 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1o  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' comunque  essere  inferiore  al  50  per  cento  delle
          assunzioni autorizzate.  Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2,  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica, possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi, per non piu' di un trentennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, nonche' ad enti pubblici economici,.  Si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 17, comma 14,  della  legge
          15 maggio 1997, n 127. Il  personale  di  cui  al  presente
          comma mantiene il trattamento economico fondamentale  delle
          amministrazioni o degli enti di appartenenza e  i  relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale  di  cui  al  presente  comma   sono   attribuiti
          l'indennita'  e   il   trattamento   economico   accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, se  piu'  favorevoli.  Il  servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          valutabile ai fini della progressione della carriera e  dei
          concorsi. 
              23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre  1997"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18,
          dell'art. 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre  1997"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".  L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549 del 1995 avviene nell'ambito  della  programmazione  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di giovani iscritti alle  liste  di  cui  all'art.  37  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  1964,
          n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario  di
          leva nelle Forze  di  polizia,  e'  incrementato  di  3.000
          unita', da assegnare alla Polizia di  Stato,  all'Arma  dei
          carabinieri ed  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  in
          proporzione  alle   rispettive   dotazioni   organiche.   A
          decorrere  dall'anno  1999   e'   disposto   un   ulteriore
          incremento  di  2.000  unita'  da  assegnare  all'Arma  dei
          carabinieri, nell'ambito delle procedure di  programmazione
          ed autorizzazione  delle  assunzioni  di  cui  al  presente
          articolo. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce av-valendosi dei poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile  il
          segreto d'ufficio". 
              - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca:  "Misure  di
          finanza pubblica per la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo."
          L'art. 22 della succitata legge, cosi' recita: 
              "Art. 22 (Assunzioni di personale). -  1.  All'art.  39
          della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) l'ultimo periodo del comma  2  e'  sostituito  dai
          seguenti: "Alla data del 31 dicembre 1999 viene  assicurata
          una riduzione complessiva  del  personale  in  servizio  in
          misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto  al  numero
          delle unita' in servizio alla data del  31  dicembre  1997.
          Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore  riduzione  non
          inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio
          al 31 dicembre 1997 ; 
                b) al comma 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "Fino  al  31   dicembre   2001,   in   relazione
          all'attuazione dell'art. 89 del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il  Consiglio  dei
          Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
          presente  comma  considera  nei  criteri  di  priorita'  le
          assunzioni  di  personale  per   i   ruoli   locali   delle
          amministrazioni pubbliche nella provincia di  Bolzano,  nei
          limiti  delle  dotazioni  organiche  di   ciascun   profilo
          professionale ; 
                c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              "3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di  personale,  ivi
          comprese quelle relative al personale gia' in servizio  con
          diversa qualifica o livello  presso  la  medesima  o  altra
          amministrazione pubblica. Il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
          anno, entro il 31 gennaio,  prevede  criteri,  modalita'  e
          termini anche differenziati delle  assunzioni  da  disporre
          rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
          conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze  delle
          amministrazioni  per  il  pieno  adempimento  dei   compiti
          istituzionali ; 
                d) il comma 18 e' sostituito dal seguente: 
              "18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  una  percentuale  non
          inferiore  al  25  per  cento  delle  assunzioni   comunque
          effettuate deve avvenire con contratto di  lavoro  a  tempo
          parziale, con prestazione lavorativa non  superiore  al  50
          per cento di quella  a  tempo  pieno  o  con  contratto  di
          formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36,  comma  7,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata
          complessivamente  sul  totale  delle   assunzioni   ed   e'
          verificata al termine dell'anno  1999  con  riferimento  al
          totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999 . 
              2. L'art. 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n.  1127,
          e' abrogato. 
              3. All'art. 1, comma 3, della legge 26  novembre  1993,
          n. 482, sono soppresse le parole da: "non puo' avere"  fino
          a: "non consecutivi". 
              4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  come  da
          ultimo prorogato dal comma 23, secondo  periodo,  dell'art.
          39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31
          dicembre 1999. 
              5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e'
          autorizzato ad assumere, al di fuori  della  previsione  di
          fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unita'  di  personale  a
          tempo  determinato,  con  prestazioni  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  per  profili  professionali   delle   qualifiche
          funzionali non superiori  alla  settima  e  di  durata  non
          superiore ad un anno, prorogabile a due.  Il  personale  e'
          destinato a  garantire  l'apertura  pomeridiana,  serale  e
          festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita'
          dello Stato, biblioteche e archivi. Al  relativo  onere  si
          provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25
          marzo 1997, n. 78, nei  limiti  di  lire  15  miliardi  per
          ciascuno degli anni 1999 e  2000.  Deve,  comunque,  essere
          assicurato un  sostanziale  equilibrio  nella  dislocazione
          territoriale delle strutture prescelte. 
              6.  Le  assunzioni  di  personale  non  vedente,  quale
          centralinista    telefonico,     massofisioterapista     ed
          insegnante, non possono subire alcun blocco  o  limitazione
          sia  nelle  pubbliche  amministrazioni  sia  nelle  aziende
          private. 
              7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985,  n.  113,
          si applicano anche  agli  enti  locali,  nelle  cui  piante
          organiche e' previsto il posto di centralinista telefonico. 
              8.  Per  coloro  che  abbiano  gia'  prestato  servizio
          militare obbligatorio, o che siano trattenuti  in  servizio
          per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite
          massimo  di  eta',  di  cui  alla  lettera  d)  della  voce
          "Requisiti di stato civile dell'allegato 2 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,  n.  332,  e'
          elevato a ventitre' anni. 
              9. All'art. 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "A
          decorrere  dall'anno  1999   e'   disposto   un   ulteriore
          incremento  di  2.000  unita'  da  assegnare  all'Arma  dei
          carabinieri, nell'ambito delle procedure di  programmazione
          ed autorizzazione  delle  assunzioni  di  cui  al  presenre
          articolo". 
              -  La  legge  23   dicembre   1999,   n.   488,   reca:
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato. L'art. 20 della  succitata  legge,
          cosi' recita: 
              "Art.  20  (Assunzioni  di  personale   e   misure   di
          potenziamento del part-time). - 1. All'art. 39 della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449,  come  modificato  dall'art.  22,
          comma 1,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi:  "Per  l'anno  2001  deve  essere  realizzata  una
          riduzione  di  personale  non  inferiore  all'1  per  cento
          rispetto a quello in servizio al 31  dicembre  1997,  fermi
          restando gli obiettivi di riduzione previsti per  gli  anni
          precedenti, e fatta  salva  la  quota  di  riserva  di  cui
          all'art. 3 della legge 12 marzo 1999,  n.  68.  Nell'ambito
          della programmazione e delle  procedure  di  autorizzazione
          delle assunzioni, deve  essere  prioritariamente  garantita
          l'immissione  in  servizio  degli  addetti  a  compiti   di
          sicurezza pubblica e dei vincitori dei  concorsi  espletati
          alla data del 30 settembre 1999; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2-bis. Allo scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
                c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              "3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   Ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ; 
                d) al comma 3-bis sono soppresse le parole  da:  "ivi
          comprese fino alla fine del periodo; 
                e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
              "3-ter. Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi  di  riforma  organizzativa  e   riqualificazione
          funzionale delle amministrazioni interessate, le  richieste
          di autorizzazione ad assumere devono  essere  corredate  da
          una relazione illustrativa delle iniziative di  riordino  e
          riqualificazione, adottate o  in  corso,  finalizzate  alla
          definizione  di  modelli   organizzativi   rispondenti   ai
          principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto  ai
          compiti  e  ai  programmi,   con   specifico   riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da  fornire  all'utenza.   Le   predette   richieste   sono
          sottoposte all'esame del Consiglio dei  Ministri,  ai  fini
          dell'adozione di delibere con  cadenza  semestrale,  previa
          istruttoria da parte della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica.  L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare   le
          effettive esigenze di  reperimento  di  nuovo  personale  e
          l'impraticabilita' di  soluzioni  alternative  collegate  a
          procedure  di  mobilita'  o  all'adozione  di   misure   di
          razionalizzazione interna. Per le amministrazioni  statali,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli   enti
          pubblici non economici con organico  superiore  a  duecento
          unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati  da
          una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante  gli
          oneri    derivanti    dall'applicazione     della     nuova
          classificazione del personale, certificata  dai  competenti
          organi di controllo, di  cui  all'art.  52,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  laddove  operanti,  sono   trasmessi   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, che,  entro  trenta  giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita' economico-finanziaria,  ai  sensi  dell'art.
          45, comma 4, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29. Decorso tale termine, la delegazione di parte  pubblica
          puo' procedere alla stipula del contratto integrativo.  Nel
          caso in cui il riscontro abbia  esito  negativo,  le  parti
          riprendono le trattative ; 
                f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti: 
              "18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' comunque  essere  inferiore  al  50  per  cento  delle
          assunzioni autorizzate.  Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro ; 
                g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 
              "20-bis. Le amnministrazioni pubbliche alle  quali  non
          si applicano discipline  autorizzatorie  delle  assunzioni,
          fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  19   e   20,
          programmano le proprie politiche di assunzioni  adeguandosi
          ai  principi  di  riduzione  complessiva  della  spesa   di
          personale, in particolare per nuove assunzioni, di  cui  ai
          commi 2-bis, 3, 3-bis  e  3-ter,  per  quanto  applicabili,
          realizzabili anche mediante  l'incremento  della  quota  di
          personale  ad  orario  ridotto  o   con   altre   tipologie
          contrattuali  flessibili  nel   quadro   delle   assunzioni
          compatibili  con  gli  obiettivi  della  programmazione   e
          giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
          funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme  le
          disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite . 
              2. Al comma 1 dell'art. 33 del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni,  sono
          soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo  comparto  .
          Al medesimo art. 33, il comma 2 e' abrogato. 
              3. Fatti salvi i periodi di vigenza  maggiori  previsti
          da specifiche disposizioni di  legge,  la  validita'  delle
          graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale,
          anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, e' elevata  da  18  a  24  mesi  e  comunque
          permane fino al 31  dicembre  2000.  Restano  parimenti  in
          vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al  31
          dicembre 1998".