Art. 2
     Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale

  1.  Il  contratto  di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma
scritta  ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il
datore  di  lavoro  e'  tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a
tempo  parziale  alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio  mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni
dalla   stipulazione   dello   stesso.  Fatte  salve  eventuali  piu'
favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma  3,  il  datore  di  lavoro  e' altresi' tenuto ad informare le
rappresentanze   sindacali  aziendali,  ove  esistenti,  con  cadenza
annuale,   sull'andamento  delle  assunzioni  a  tempo  parziale,  la
relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
  2.  Nel  contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale
indicazione   della  durata  della  prestazione  lavorativa  e  della
collocazione  temporale  dell'orario  con riferimento al giorno, alla
settimana,  al  mese  e  all'anno. Clausole difformi sono ammissibili
solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.