Art. 3.
         Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale.
             Lavoro supplementare, lavoro straordinario
                         clausole elastiche

  1.  Il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di
prestazioni   supplementari  rispetto  a  quelle  concordate  con  il
lavoratore  ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
  2.   Il  contratto  collettivo,  stipulato  dai  soggetti  indicati
nell'articolo  1,  comma  3,  che  il datore di lavoro effettivamente
applichi, stabilisce:
   a)  il  numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili
in  ragione  di  anno; ove la determinazione e' effettuata in sede di
contratto  collettivo territoriale o aziendale e' comunque rispettato
il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;
   b)  il  numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili
nella singola giornata lavorativa;
   c)  le  causali  obiettive  in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare.
  In  attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e
fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 15, il ricorso al lavoro
supplementare  e' ammesso nella misura massima del 10 per cento della
durata  dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non
superiori  ad  un  mese  e  da  utilizzare  nell'arco  di piu' di una
settimana.
  3.  L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
in  ogni  caso  il  consenso  del lavoratore interessato. L'eventuale
rifiuto  dello  stesso  non  costituisce infrazione disciplinare, ne'
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
  4.  Le  ore  di  lavoro  supplementare  sono  retribuite  come  ore
ordinarie,  salva  la  facolta'  per i contratti collettivi di cui al
comma  2  di  applicare una percentuale di maggiorazione sull'importo
della  retribuzione  oraria  globale di fatto, dovuta in relazione al
lavoro  supplementare.  In alternativa a quanto previsto in proposito
dall'articolo  4,  comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui
al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione
delle  ore  supplementari  sugli  istituti  retributivi  indiretti  e
differiti  sia  determinata convenzionalmente mediante l'applicazione
di  una  maggiorazione  forfettaria  sulla retribuzione dovuta per la
singola ora di lavoro supplementare.
  5.  Nel  rapporto  di  lavoro a tempo parziale di tipo verticale e'
consentito  lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in
relazione  alle  giornate di attivita' lavorativa. A tali prestazioni
si  applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali
successive   modifiche   ed   integrazioni,   in  materia  di  lavoro
straordinario  nei  rapporti  a tempo pieno. Salva diversa previsione
dei  contratti  collettivi  di  cui all'articolo 1, comma 3, i limiti
trimestrale  ed  annuale  stabiliti  dalla legge 27 novembre 1998, n.
409,  si  intendono  riproporzionati  in  relazione alla durata della
prestazione lavorativa a tempo parziale.
  6.  Le  ore  di  lavoro  supplementare  di  fatto  svolte in misura
eccedente   quella   consentita  ai  sensi  del  comma  2  comportano
l'applicazione  di  una  maggiorazione  del 50 per cento sull'importo
della  retribuzione  oraria  globale  di  fatto  per  esse  dovuta. I
contratti  collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono elevare
la  misura  della  maggiorazione;  essi  possono  altresi'  stabilire
criteri e modalita' per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su
richiesta  del  medesimo,  il  diritto  al consolidamento nel proprio
orario  di  lavoro,  in  tutto  od in parte, del lavoro supplementare
svolto in via non meramente occasionale.
  7.  Ferma  restando  l'indicazione  nel  contratto  di lavoro della
distribuzione  dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al  mese  ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1,
comma  3,  applicati  dal  datore  di  lavoro  interessato,  hanno la
facolta'   di  prevedere  clausole  elastiche  in  ordine  alla  sola
collocazione  temporale della prestazione lavorativa, determinando le
condizioni  e  le  modalita' a fronte delle quali il datore di lavoro
puo'  variare  detta  collocazione,  rispetto  a  quella inizialmente
concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
  8.  L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
la  collocazione  temporale  della  prestazione  lavorativa  a  tempo
parziale  comporta  in  favore  del lavoratore un preavviso di almeno
dieci  giorni. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
ai  sensi  del  comma 7 comporta altresi' in favore del lavoratore il
diritto  ad  una  maggiorazione  della retribuzione oraria globale di
fatto,  nella  misura  fissata  da  contratti  collettivi  di  cui ai
medesimo comma 7.
  9.  La  disponibilita'  allo  svolgimento  del rapporto di lavoro a
tempo  parziale  ai  sensi  del  comma  7  richiede  il  consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale  al  contratto  di  lavoro.  Nel  patto e' fatta espressa
menzione  della  data di stipulazione, della possibilita' di denuncia
di  cui  al  comma  10,  delle  modalita'  di esercizio della stessa,
nonche' di quanto previsto dal comma 11.
  10.  Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale  il lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9,
accompagnando  alla  denuncia  l'indicazione  di  una  delle seguenti
documentate  ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze
di  tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario
pubblico;  c)  necessita'  di attendere ad altra attivita' lavorativa
subordinata  o  autonoma. La denuncia in forma scritta, potra' essere
effettuata  quando  siano  decorsi  almeno  cinque mesi dalla data di
stipulazione  del  patto  e dovra' essere altresi' accompagnata da un
preavviso  di  un  mese  in  favore del datore di lavoro. I contratti
collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalita' per
l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel caso di esigenze
di  studio o di formazione e possono, altresi', individuare ulteriori
ragioni  obiettive  in  forza  delle quali possa essere denunciato il
patto  di  cui  al  comma  9.  Il  datore  di  lavoro  ha facolta' di
rinunciare al preavviso.
  11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui
al  comma  9  e  l'esercizio  da  parte  dello  stesso del diritto di
ripensamento  di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
  12.  A  seguito  della  denuncia  di  cui al comma 10 viene meno la
facolta'  del  datore  di lavoro di variare la collocazione temporale
della   prestazione   lavorativa  inizialmente  concordata  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  2. Successivamente alla denuncia, nel corso
dello   svolgimento   del  rapporto  di  lavoro  e'  fatta  salva  la
possibilita'  di  stipulare  un  nuovo  patto  scritto  in materia di
collocazione  temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo
parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
  13.  L'effettuazione  di  prestazioni  lavorative  supplementari  o
straordinarie,  come  pure  lo  svolgimento  del  rapporto secondo le
modalita'  di  cui  al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il
contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale,  sia  stipulato  a  tempo
indeterminato  e,  nel  caso di assunzioni a termine, limitatamente a
quelle  previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18
aprile  1962,  n.  230. I contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma   3,  applicati  dal  datore  di  lavoro  interessato,  possono
prevedere  la  facolta'  di  richiedere lo svolgimento di prestazioni
lavorative  supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre
ipotesi  di  assunzione  con  contratto  a  termine  consentite dalla
legislazione vigente.
  14.  I  centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita'
di   mediazione   fra   domanda   ed   offerta   di  lavoro,  di  cui
rispettivamente  agli  articoli  4  e  10  del decreto legislativo 23
dicembre  1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati
ad  offerte  di  lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della
disciplina  prevista  dai  commi  3,  7,  8,  9,  10,  11,  12  e 13,
preventivamente  alla  stipulazione  del  contratto  di lavoro. Per i
soggetti  di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre
1997,  n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce
comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui
al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
  15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della disposizione di
cui  al  comma  3, le clausole dei contratti collettivi in materia di
lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto legislativo,
continuano  a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque
per un periodo non superiore ad un anno.
 
          Note all'art. 3:
              - La legge 27 novembre 1998, n. 409, reca: "Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre
          1998,  n.  335,  recante disposizioni urgenti in materia di
          lavoro straordinario".
              -  Per quanto concerne la legge 18 aprile 1962, n. 230,
          vedi  le  note  all'art.  1.  L'art. 1, comma 2, lettera b)
          della succitata legge cosi' recita:
              "E'  consentita l'apposizione di un termine alla durata
          del contratto:
                a) (Omissis);
                b) quando  l'assunzione  abbia  luogo  per sostituire
          lavoratori  assenti  e per i quali sussiste il diritto alla
          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
          a  termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
          la causa della sua sostituzione".
              - Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469,
          reca:  "Conferimento  alle  regioni  e  agli enti locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma  dell'art.  1  della legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli
          articoli  4  e  10  del succitato decreto legislativo cosi'
          recitano:
              "Art.  4  (Criteri  per  l'organizzazione  del  sistema
          regionale    per    l'impiego).   -   1.   L'organizzazione
          amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti  ai sensi del presente decreto sono
          disciplinati,  anche  al  fine di assicurare l'integrazione
          tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
          e  le  politiche formative, con legge regionale da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) ai  sensi  dell'art.  4, comma 3, lettere f), g) e
          h),  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, attribuzione alle
          province  delle  funzioni  e dei compiti di cui all'art. 2,
          comm  1,  ai  fini della realizzazione dell'integrazione di
          cui al comma 1;
                b) costituzione    di   una   commissione   regionale
          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di
          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto
          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di
          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo
          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante
          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),
          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'
          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,
          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti
          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'
          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
                c) costituzione   di   un   organismo   istituzionale
          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,
          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche
          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da
          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province
          e degli altri enti locali;
                d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
          monitoraggio  nelle  materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
          apposita   struttura   regionale   dotata  di  personalita'
          giuridica,  con  automnomia patrimoniale e contabile avente
          il     compito    di    collaborare    al    raggiungimento
          dell'integrazione  dicui  al  comma  1  nel  rispetto delle
          attribuzioni  di  cui  alle lettere a) e b). Tale struttura
          garantisce  il  collegamento con il sistema informativo del
          lavoro di cui all'art. 11:
                e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
          servizi  connessi  alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
          sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
          "centri per l'impiego ;
                f) distribuzione    territoriale   dei   centri   per
          l'impiego  sulla  base di bacini provinciali con utenza non
          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
          socio-geografiche;
                g) possibilita'  di  attribuzione alle province della
          gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
          per  l'impiego,  connessi alle funzioni e compiti conferiti
          alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
                h) possibilita'  di  attribuzione  all'ente di cui al
          comma  1,  lettera  d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta.
              2.   Le  province  individuano  adeguati  strumenti  di
          raccordo   con   gli   altri  enti  locali,  prevedendo  la
          partecipazione   degli  stessi  alla  individuazione  degli
          obiettivi  e  all'organizzazione  dei servizi connessi alle
          funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
          comma  1,  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
          anche    ai    centri   per   l'impiego   istituiti   dalle
          amministrazioni provinciali.
              3.  I  servizi  per  l'impiego di cui al comma 1 devono
          essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
              "Art.  10  (Attivita'  di  mediazione).  -  1. Ai sensi
          dell'art.  3,  comma  1,  lettera  g), della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  il presente articolo definisce le modalita'
          necessarie  per  l'autorizzazione  a  svolgere attivita' di
          mediazione  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  a  idonee
          strutture organizzative.
              2.  L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
          lavoro   puo'  essere  svolta,  previa  autorizzazione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
          o   gruppi  di  imprese,  anche  societa'  cooperative  con
          capitale  versato  non  inferiore  a  200  milioni  di lire
          nonche'   da   enti  non  commerciali  con  patrimonio  non
          inferiore a 200 milioni.
              3.  I  soggetti  di  cui al comma 2 debbono avere quale
          oggetto  sociale  esclusivo  l'attivita'  di mediazione tra
          domanda e offerta di lavoro.
              4.  L'autorizzazione  e'  rilasciata, entro e non oltre
          centocinquanta  giorni  dalla  richiesta, per un periodo di
          tre  anni  e  puo'  essere  successivamente  rinnovata  per
          periodi  di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda
          si intende respinta.
              5.  Le  domande  di  autorizzazione  e  di rinnovo sono
          presentate  al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  che  le trasmette entro trenta giorni alle regioni
          territorialmente  competenti  per  acquisirne  un  motivato
          parere  entro i trenta giorni successivi alla trasmissione.
          Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale, ove ne ricorrano i presupposti,
          puo'  comunque  procedere al rilascio dell'autorizzazione o
          al suo rinnovo.
              6.  Ai  fini dell'autorizzazione i soggetti interessati
          si impegnano a:
                a) fornire    al    servizio    pubblico,    mediante
          collegamento  in  rete,  i  dati  relativi  alla  domanda e
          all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
                b) comunicare     all'autorita'     concedente    gli
          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
          la cessazione delle attivita';
                c) fornire    all'autorita'   concedente   tutte   le
          informazioni da questa richiesta.
              7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
                a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con
          competenze    professionali    idonee    allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  selezione  di  manodopera;  l'idoneita'
          delle  competenze professionali e' comprovata da esperienze
          lavorative   relative,   anche  in  via  alternativa,  alla
          gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione
          del personale almeno biennale;
                b) avere    amministratori,    direttori    generali,
          dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomaidatari, in
          possesso  di titoli di studio adeguati ovvero di compravata
          esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione
          del  personale  della  durata  di  almeno  tre  anni,  Tali
          soggetti  non  devono  aver  riportato  condanne, anche non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero
          non   devono   essere   stati  sottoposti  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 579, o della
          legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
              8.  Ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  alla legge
          20 maggio 1970, n. 300, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
          e   alla   legge  10 aprile  1991,  n.  125,  e  successive
          modificazioni    ed    integrazini,    nello    svolgimento
          dell'attivita'   di  mediazione  e'  vietata  ogni  pratica
          discriminatoria   basata   sul   sesso,   sulle  condizioni
          familiari,  sulla  razza,  sulla cittadinanza, sull'origine
          territoriale,   sull'opionione   o  affiliazione  politica,
          religiosa o sindacale dei lavoratori.
              9.  La racolta, la memorizzazione e la diffusione delle
          informazioni  avviene  sulla  base dei principi della legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
              10.  Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita'
          di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
              11.  Il  soggetto  che svolge l'attivita' di mediazione
          indica   gli   estremi  dell'autorizzazione  nella  propria
          corrispondenza  ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche
          a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
              12.  Entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  determina, con decreto, i criteri e le
          modalita':
                a) di     controllo     sul     corretto    esercizio
          dell'attivita':
                b) di  revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta
          delle   regioni,   in   caso   di  non  corretto  andamento
          dell'attivita'  svolta,  con  particoalre  riferimento alle
          ipotesi  di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8
          e 10;
                c) di  effettuare  delle comunicazini di cui al comma
          6;
                d) di  accesso  ai  dati  complessi  sulle domande ed
          offerte di lavoro.
              13.   Nei   confronti  dei  soggetti  autorizzati  alla
          mediazione  di  manodopera  ai sensi del presente articolo,
          non  trovano  applicazione  le disposizioni contenute nella
          legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
              14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
          cui  al  presente articolo, la domanda di autorizzazione di
          cui  al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12".