Art. 4. 
                  Principio di non discriminazione 
 
  1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a  tempo  parziale
non  deve  ricevere  un  trattamento  meno  favorevole  rispetto   al
lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi  per  tale  quello
inquadrato  nello  stesso   livello   in   forza   dei   criteri   di
classificazione   stabiliti   dai   contratti   collettivi   di   cui
all'articolo 1, comma 3, per il  solo  motivo  di  lavorare  a  tempo
parziale. 
  2. L'applicazione del principio  di  non  discriminazione  comporta
che: 
    a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei  medesimi  diritti
di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per  quanto
riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata  del  periodo
di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo  di  astensione
obbligatoria e facoltativa per maternita'; la durata del  periodo  di
conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul
lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di  tutela
della salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro;
l'accesso ad iniziative di formazione professionale  organizzate  dal
datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali;  i  criteri
di calcolo  delle  competenze  indirette  e  differite  previsti  dai
contratti collettivi di lavoro; i  diritti  sindacali,  ivi  compresi
quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  e
successive modificazioni. I contratti collettivi di cui  all'articolo
1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata  del  periodo  di
prova e quella del periodo di conservazione del posto  di  lavoro  in
caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro
a tempo parziale di tipo verticale; 
    b)  il  trattamento  del  lavoratore   a   tempo   parziale   sia
riproporzionato in ragione della ridotta  entita'  della  prestazione
lavorativa  in  particolare  per  quanto  riguarda  l'importo   della
retribuzione globale e delle singole componenti  di  essa;  l'importo
della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti  economici  per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita'.
Resta ferma la facolta' per il contratto individuale di lavoro e  per
i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di  prevedere
che la corresponsione ai lavoratori a tempo  parziale  di  emolumenti
retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata  in
misura piu' che proporzionale. 
 
          Nota all'art. 4: 
              - Per quanto concerne la legge 20 maggio 1970, n.  300,
          vedi le note all'art. 1.  Il  titolo  III  della  succitata
          legge disciplina l'attivita' sindacale.