Art. 5.
        Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale

  1.  Il  rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto
di  lavoro  a  tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto  di  lavoro  a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce  giustificato  motivo  di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore
con  l'assistenza  di  un  componente  della rappresentanza sindacale
aziendale   indicato  dal  lavoratore  medesimo  o,  in  mancanza  di
rappresentanza    sindacale    aziendale    nell'unita'   produttiva,
convalidato  dalla  direzione  provinciale  del lavoro competente per
territorio,  e'  ammessa  la  trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
tempo   parziale   risultante  dalla  trasformazione  si  applica  la
disciplina di cui al presente decreto legislativo.
  2.  In  caso  di assunzione di personale a tempo pieno il datore di
lavoro e' tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori  assunti  a  tempo  parziale  in  attivita'  presso unita'
produttive site entro 100 km dall'unita' produttiva interessata dalla
pro-grammata  assunzione,  adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti  rispetto  a  quelle  con riguardo alle quali e' prevista
l'assunzione,  dando priorita' a coloro che, gia' dipendenti, avevano
trasformato  il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A
parita'  di  condizioni,  il  diritto di precedenza nell'assunzione a
tempo   pieno   potra'   essere  fatto  valere  prioritariamente  dal
lavoratore  con maggiori carichi familiari; secondariamente si terra'
conto  della  maggiore anzianita' di servizio, da calcolarsi comunque
senza  riproporzionamento  in  ragione della pregressa ridotta durata
della prestazione lavorativa.
  3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro  e'  tenuto  a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente  con  rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive
site  nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante comunicazione
scritta  in  luogo  accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere  in  considerazione le eventuali domande di trasformazione a
tempo  parziale  del  rapporto  dei  dipendenti  a  tempo  pieno.  Su
richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro
dovra'  essere  adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui
all'articolo  1,  comma  3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi  con  riguardo  alla disposizione di cui al primo periodo
del presente comma.
  4.  I  benefici  contributivi  previsti  dall'articolo  7, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451, possono essere
riconosciuti   con  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  previsto  dal citato articolo, da emanarsi entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
anche  in  misura  differenziata in relazione alla durata dell'orario
previsto  dal  contratto  di  lavoro  a tempo parziale, in favore dei
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti
pubblici  economici  che  provvedano  ad effettuare, entro il termine
previsto  dal  decreto  medesimo,  assunzioni  con  contratto a tempo
indeterminato  e  parziale  ad  incremento  degli  organici esistenti
calcolati  con  riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi
precedenti la stipula dei predetti contratti.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n.  299,  reca:
          "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  occupazione  e  di
          fiscalizzazione  degli  oneri  sociali.  L'art. 7, comma 1,
          lettera a), del succitato decreto-legge cosi' recita:
              "1.   In  attesa  di  un  intervento  di  ridefinizione
          organica  delle  misure  di  incentivazione  di  un diverso
          assetto  degli  orari  di lavoro in funzione di difesa o di
          promozione  dei  livelli  occupazionali,  il  Ministro  del
          lavoro  e  della previdenza sociale, al fine di promuovere,
          in  via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale
          nonche'  a  forme  di  utilizzo  flessibile  dell'orario di
          lavoro,   puo'   concedere,   nei   limiti   delle  risorse
          preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  fondo  di  cui
          all'art.  11,  comma  31,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  e  in  applicazione delle disposizioni del decreto di
          cui al comma 3, i seguenti benefici:
                a) una   riduzione,   a   beneficio   delle  imprese,
          dell'aliquota  contributiva  per  l'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti,  relativamente  ai  contratti di lavoro a tempo
          parziale  stipulati  ad incremento degli organici esistenti
          alla  data di entrata in vigore del presente decreto ovvero
          sulla  base  di accordi collettivi di gestione di eccedenze
          di personale che contemplino la trasformazione di contratti
          di lavoro da tempo pieno a tempo parziale".