Art. 6. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale 1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello pieno. 2. Ai soli fini dell'applicabilita' della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unita' intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Nota all'art. 6: - Per quanto concerne il titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, vedi le note all'art. 4.