Art. 6.
         Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

  1.  In  tutte  le  ipotesi  in  cui, per disposizione di legge o di
contratto   collettivo,  si  renda  necessario  l'accertamento  della
consistenza   dell'organico,  i  lavoratori  a  tempo  parziale  sono
computati  nel  numero  complessivo  dei  dipendenti  in  proporzione
all'orario  svolto,  rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai
sensi  dell'articolo  1, con arrotondamento all'unita' della frazione
di orario superiore alla meta' di quello pieno.
  2.  Ai  soli  fini  dell'applicabilita'  della disciplina di cui al
titolo  III  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive
modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unita'
intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per   quanto  concerne  il  titolo  III  della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, vedi le note all'art. 4.