Art. 7
                 Applicabilita' nel settore agricolo

  1.  Le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni  di cui al
presente  decreto  legislativo  ai  rapporti  di  lavoro  del settore
agricolo,  anche  con riguardo alla possibilita' di effettuare lavoro
supplementare  o  di  consentire  la  stipulazione  di  una  clausola
elastica  di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a
tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  stipulati  dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi.