Art. 8.
                              Sanzioni

  1.  Nel  contratto  di  lavoro a tempo parziale la forma scritta e'
richiesta  a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e'
ammessa  la  prova  per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725
del  codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a
tempo  parziale  del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore
potra'  essere  dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto
di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura  sia  giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni   dovute   per   le   prestazioni   effettivamente  rese
antecedentemente alla data suddetta.
  2.  L'eventuale  mancanza  o indeterminatezza nel contratto scritto
delle  indicazioni  di  cui  all'articolo 2, comma 2, non comporta la
nullita'   del   contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale.  Qualora
l'omissione  riguardi  la  durata  della  prestazione  lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la  sola  collocazione  temporale  dell'orario, il giudice provvede a
determinare  le  modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa  a  tempo  parziale  con  riferimento  alle previsioni dei
contratti  collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto  in  particolare  delle
responsabilita'  familiari  del  lavoratore  interessato,  della  sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale  mediante  lo  svolgimento  di  altra  attivita' lavorativa,
nonche'   delle  esigenze  del  datore  di  lavoro.  Per  il  periodo
antecedente  la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha
in  entrambi  i  casi  diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla   corresponsione   di   un  ulteriore  emolumento  a  titolo  di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel
corso  del  successivo  svolgimento  del  rapporto, e' fatta salva la
possibilita'  di  concordare  per  iscritto  una clausola elastica in
ordine  alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa
a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all'articolo 3.
In  luogo  del  ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di
cui  al  presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante
le  procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai  contratti  collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1,
comma 3.
  3.  In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto
di  precedenza  di  cui  all'articolo  5,  comma  2, il lavoratore ha
diritto  al  risarcimento  del  danno  in  misura corrispondente alla
differenza  fra  l'importo  della retribuzione percepita e quella che
gli  sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno
nei sei mesi successivi a detto passaggio.
  4.  La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro,
di   cui   all'articolo   2,   comma  1,  secondo  periodo,  comporta
l'applicazione  di una sanzione amministrativa di lire trentamila per
ciascun   lavoratore   interessato  ed  ogni  giorno  di  ritardo.  I
corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la
disoccupazione   dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS).
 
          Nota all'art. 8:
              - L'art. 2725 del codice civile, cosi' recita:
              "Art.  2725 (Atti per i quali e' richiesta la prova per
          iscritto  o la forma scritta). - Quando, secondo la legge o
          la  volonta'  delle parti, un contratto deve essere provato
          per  iscritto,  la  prova per testimoni e' ammessa soltanto
          nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
              La  stessa  regola  si applica nei casi in cui la forma
          scritta e' richiesta sotto pena di nullita'".