Art. 9. Disciplina previdenziale 1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico e' sostituito dal seguente: "Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.". 3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e' stabilita con le modalita' di cui al comma 1. 4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Note all'art. 9: - Il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, reca: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini". L'art. 7 del succitato decreto-legge cosi' recita: "Art. 7. - 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavaoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensinistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1o gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1o gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1o gennaio di ciascun anno. 2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi cosi' determinati, ferma restando l'anzianita' assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanto sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali e' previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attivita' lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo non si applicano ai lavorati addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. 6. (Omissis). 7. A decorrere dal 1o gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. 8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2, dell'art. 4, in materia di contribuzione base, tale contributo non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavorati dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato al mese. 9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e' elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso diritto e' altresi' richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria: 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione. 10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva. 11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52. 12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1o gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi. 12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati piu' di 270 contributi giornalieri per anno. 13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi figurativi fino alla concorrenza del predetto numero". - L'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari cosi' recita: "Art. 20 (Art. 7, del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239). - Il lavoratore che esplica la sua attivita' presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l'attivita' principale. Si intende per attivita' principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno. Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attivita' secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attivita' principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, reca: "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari".