Art. 9. 
                      Disciplina previdenziale 
 
  1. La retribuzione minima oraria, da assumere  quale  base  per  il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo
parziale,  si  determina  rapportando   alle   giornate   di   lavoro
settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui
all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
e dividendo l'importo cosi' ottenuto  per  il  numero  delle  ore  di
orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 
  2. Gli assegni per il nucleo familiare  spettano  ai  lavoratori  a
tempo parziale per l'intera misura settimanale  in  presenza  di  una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al  minimo
di ventiquattro ore. A tal fine sono  cumulate  le  ore  prestate  in
diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti  assegni
giornalieri  quante  sono  le  giornate  di   lavoro   effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella  giornata.
Qualora non si  possa  individuare  l'attivita'  principale  per  gli
effetti dell'articolo 20 del testo unico delle  norme  sugli  assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni  per  il
nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma  2
dell'articolo 26 del citato testo unico e' sostituito  dal  seguente:
"Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui  non  spettano  gli
assegni a norma dell'articolo 2.". 
  3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie  professionali  dei  lavoratori  a
tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare  prevista  dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro  a
tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base  oraria
in relazione alla durata normale annua della  prestazione  di  lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma  e'
stabilita con le modalita' di cui al comma 1. 
  4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale e  viceversa,  ai  fini  della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si  computa
per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente  all'orario  effettivamente   svolto   l'anzianita'
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  decreto-legge  12  settembre   1983,   n.   463,
          convertito dalla legge 11  novembre  1983,  n.  638,  reca:
          "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il
          contenimento della spesa pubblica,  disposizioni  per  vari
          settori della pubblica amministrazione e proroga di  taluni
          termini".  L'art.  7  del  succitato  decreto-legge   cosi'
          recita: 
              "Art. 7. - 1. Il numero dei contributi  settimanali  da
          accreditare ai lavaoratori dipendenti nel  corso  dell'anno
          solare, ai fini delle prestazioni  pensinistiche  a  carico
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per  ogni
          anno solare successivo al  1983  e'  pari  a  quello  delle
          settimane dell'anno stesso  retribuite  o  riconosciute  in
          base   alle   norme   che   disciplinano   l'accreditamento
          figurativo,  sempre   che   risulti   erogata,   dovuta   o
          accreditata figurativamente per ognuna  di  tali  settimane
          una retribuzione non  inferiore  al  30%  dell'importo  del
          trattamento minimo mensile di pensione a carico  del  Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1o  gennaio
          dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di  paga  in
          corso alla data del 1o gennaio 1984, il  limite  minimo  di
          retribuzione giornaliera, ivi  compresa  la  misura  minima
          giornaliera dei salari medi  convenzionali,  per  tutte  le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza e  assistenza
          sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del
          trattamento minimo mensile di pensione a carico  del  Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1o gennaio  di
          ciascun anno. 
              2. In caso contrario viene  accreditato  un  numero  di
          contributi settimanali pari al  quoziente  arrotondato  per
          eccesso  che   si   ottiene   dividendo   la   retribuzione
          complessivamente   corrisposta,   dovuta   o    accreditata
          figurativamente nell'anno solare, per  la  retribuzione  di
          cui al comma precedente. I  contributi  cosi'  determinati,
          ferma restando l'anzianita' assicurativa, sono riferiti  ad
          un periodo comprendente tante settimane retribuite,  e  che
          hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per  quanto
          sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a
          decorrere dall'ultima settimana  lavorativa  o  accreditata
          figurativamente compresa nell'anno. 
              3. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano per i periodi successivi al 31 dicembre  1983  ai
          fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le
          quali  e'  previsto  un  requisito  contributivo  a  carico
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
              4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione,
          il numero dei  contributi  settimanali  da  accreditare  ai
          lavoratori per il periodo  compreso  tra  il  primo  giorno
          dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione  si
          determina applicando le norme di cui  ai  precedenti  commi
          limitatamente   alle   settimane   comprese   nel   periodo
          considerato per  le  quali  sia  stata  prestata  attivita'
          lavorativa o  che  abbiano  dato  luogo  all'accreditamento
          figurativo. Lo stesso criterio  si  applica  per  le  altre
          prestazioni previdenziali e assistenziali. 
              5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3,  e  4  del
          presente articolo non si applicano ai lavorati  addetti  ai
          servizi domestici e familiari, agli operai  agricoli,  agli
          apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. 
              6. (Omissis). 
              7. A decorrere dal 1o  gennaio  1984  l'importo  minimo
          della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati
          i contributi volontari non puo' essere inferiore  a  quello
          della retribuzione media della classe  di  retribuzione  di
          cui alla tabella F  allegata  al  decreto-legge  29  luglio
          1981, n. 402, convertito, con modificazioni nella legge  26
          settembre 1981, n. 537,  pari  o  immediatamente  inferiore
          alla retribuzione  settimanale  determinata  ai  sensi  del
          comma 1 del presente articolo. 
              8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da
          tutte    le    categorie    di    prosecutori     volontari
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti dei  lavoratori  dipendenti  e'
          quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di
          cui al precedente comma le aliquote percentuali  in  vigore
          per ciascuna categoria. Per i  lavoratori  autonomi,  fermo
          restando quanto disposto  dal  comma  2,  dell'art.  4,  in
          materia di contribuzione base,  tale  contributo  non  puo'
          essere  inferiore  a  quello  stabilito,  con   i   criteri
          predetti,  per  i  lavorati  dipendenti  comuni.   Per   le
          categorie tenute  al  versamento  di  contributi  volontari
          mensili tale importo e' ragguagliato al mese. 
              9.   Ai   fini   dell'accertamento   del   diritto    e
          dell'anzianita' contributiva per  la  determinazione  della
          misura delle  pensioni  di  vecchiaia,  di  anzianita',  di
          invalidita' ed ai  superstiti  degli  operai  agricoli,  da
          liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983,  a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti, il requisito minimo di contribuzione  annua  e'
          elevato  a  270  giornate   di   contribuzione   effettiva,
          volontaria o figurativa e, conseguentemente,  il  requisito
          minimo di contribuzione, per tutte le categorie  di  operai
          agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con  esclusione
          di quelle coperte da contribuzione figurativa per  malattia
          e  per  indennita'  ordinaria  di  disoccupazione,  per  il
          diritto alla pensione di anzianita'. Per  il  conseguimento
          dello stesso diritto e' altresi' richiesto il requisito  di
          35  anni  di  iscrizione  negli   elenchi   nominativi   di
          categoria: 4.050 giornate per il diritto alla  pensione  di
          vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla  pensione  di
          invalidita', di cui almeno 270 nel  quinquennio  precedente
          la domanda di pensione. 
              10.  Le  giornate  eccedenti  le  270  possono   essere
          riferite  ad  un  anno  successivo  nel   quale   risultino
          accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva. 
              11. Per la contribuzione relativa a periodi  successivi
          al 31 dicembre 1983, qualora nel corso  dell'anno  sussista
          anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa  extra
          agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun
          anno un numero di settimane superiore a 52. 
              12. I contributi versati o accreditati relativamente al
          lavoro agricolo per periodi anteriori al 1o gennaio 1984 in
          numero inferiore a 270 giornate per  anno  sono  rivalutati
          per i coefficienti 2,60 e 3,86,  rispettivamente,  per  gli
          uomini e per le donne e i ragazzi. 
              12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma
          precedente non possono, comunque, essere computati piu'  di
          270 contributi giornalieri per anno. 
              13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno
          il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,
          possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti ad integrazione di quelli  effettivi  figurativi
          fino alla concorrenza del predetto numero". 
              - L'art. 20 del testo unico delle norme  sugli  assegni
          familiari cosi' recita: 
              "Art. 20 (Art. 7, del  regio  decreto-legge  17  giugno
          1937, n. 1048 - Art. 8 regio decreto  21  luglio  1937,  n.
          1239). - Il lavoratore che esplica la sua attivita'  presso
          aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo  per
          l'attivita' principale. 
              Si intende per attivita' principale quella che  impegna
          per il  maggior  tempo  le  prestazioni  del  lavoratore  o
          costituisce la fonte principale di guadagno. 
              Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso
          cui  presta  attivita'  secondaria,  l'azienda  presso  cui
          esplica l'attivita' principale per  la  quale  gli  vengono
          corrisposti gli assegni". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1955, n. 797, reca: "Approvazione  del  testo  unico  delle
          norme concernenti gli assegni familiari".