IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  13  ottobre  1997,  che  modifica  e  integra,  tra le altre, la
direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
  Vista  la  direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  16  febbraio 1998, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE
sulle procedure di appalti nei "settori esclusi";
  Visto  l'articolo  1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n.
25,  legge  comunitaria  per  il  1998, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157, recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE;
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, che attua la
direttiva  98/4/CE  salvo che per la parte riguardante i "concorsi di
progettazione";
  Visto  il  parere  della  Conferenza  unificata  istituita ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie,  di  concerto  con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'interno,  dei  lavori  pubblici,  del  lavoro e della previdenza
sociale;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1

  1.  L'articolo  1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  1  (Ambito di applicazione). - 1. Salvo quanto previsto ai
commi  2  e  3, le disposizioni del presente decreto si applicano per
l'aggiudicazione,  da  parte  delle amministrazioni aggiudicatrici di
cui  all'articolo  2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1,
il  cui  valore  di  stima,  al  netto  dell'IVA,  al  momento  della
pubblicazione  del  bando,  e'  uguale o superiore al controvalore in
euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
    2.   Salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  sono  soggetti  alle
disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui
al  comma  1  il  cui valore di stima, al netto dell'IVA, e' uguale o
superiore  al  controvalore  in  euro di 130.000 DSP, se sono indetti
dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.
    3.  Per  gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli
di  telecomunicazioni  di  cui  all'allegato 1, categoria n. 5, i cui
numeri  di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di
servizi  di  cui  all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui
all'articolo  3,  comma  5,  le  disposizioni del presente decreto si
applicano  solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al
momento  della  pubblicazione  del  bando,  e'  uguale  o superiore a
200.000 euro.
    4.  Sulla  base  delle  comunicazioni  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee  dalla  Commissione  europea, il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
cura  la  tempestiva  pubblicazione,  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre
2001,  in  moneta  nazionale,  dei  DSP  da  assumere  a  base per la
determinazione  degli  importi  indicati ai commi 1 e 2; tale valore,
salve  successive  diverse  indicazioni,  pure  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, conformi ad eventuali
nuove  comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia
per  un  biennio,  decorrente  dal  primo  giorno  del  secondo  mese
successivo   alla   data   di  pubblicazione  o  dalla  diversa  data
eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre
2001  i  bandi  di  gara  recano  l'indicazione  in  lire  e  in euro
dell'importo dell'appalto.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La direttiva 97/52/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 328
          del 28 novembre 1997.
              - La direttiva 92/50/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 209
          del 24 luglio 1992.
              - La  direttiva 98/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 101
          del 1o aprile 1998.
              - La direttiva 93/38/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 199
          del 9 agosto 1993.
              - La  legge  5 febbraio 1999, n. 25 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998". L'art. 1 della succitata legge, cosi' recita:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva, se non proponenti.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle Commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1".
              - L'allegato  A  della succitata legge riporta l'elenco
          delle direttive da attuare con decreto legislativo.
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca:
          "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
          pubblici di servizi".
              - Il  decreto  legislativo  25 novembre  1999,  n. 525,
          reca:  "Attuazione  della direttiva 98/4/CE che modifica la
          normativa   comunitaria  sulle  procedure  di  appalti  nei
          settori esclusi".
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
              - L'art.  8  del  succitato  decreto legislativo, cosi'
          recita:
              "Art.  8 (Conferenza Stalo-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unifica).  -  1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amminitrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, del l'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega  dal  Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
          Nota all'art. 1:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.