IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica e integra, tra le altre, la direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi; Vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE sulle procedure di appalti nei "settori esclusi"; Visto l'articolo 1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, che attua la direttiva 98/4/CE salvo che per la parte riguardante i "concorsi di progettazione"; Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS). 2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8. 3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore a 200.000 euro. 4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 97/52/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 328 del 28 novembre 1997. - La direttiva 92/50/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 209 del 24 luglio 1992. - La direttiva 98/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 101 del 1o aprile 1998. - La direttiva 93/38/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 199 del 9 agosto 1993. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998". L'art. 1 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1". - L'allegato A della succitata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi". - Il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, reca: "Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". - L'art. 8 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 8 (Conferenza Stalo-citta' ed autonomie locali e Conferenza unifica). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amminitrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, del l'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.