Art. 10

  1.  L'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Fermo
il  disposto,  per  le  imprese  stabilite  in  Italia,  del  decreto
legislativo   8  agosto  1994,  n.  490,  e  successive  modifiche  e
indipendentemente  da  quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma,
del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del
relativo  regolamento  di  esecuzione, approvato con regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i
concorrenti:
    a)  che  si  trovano  in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione  controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra  situazione  equivalente secondo la legislazione dello Stato in
cui  sono stabiliti, o a carico dei quali e' in corso un procedimento
per  la  dichiarazione  di  una di tali situazioni, oppure versano in
stato di sospensione dell'attivita' commerciale;
    b)  nei  cui  confronti  sia  stata  emessa  sentenza di condanna
passata  in  giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta  ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per  qualsiasi  reato che incide sulla loro moralita' professionale o
per delitti finanziari;
    c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale hanno
commesso  un  errore  grave,  accertato  con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
    d)  che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo  la  legislazione  italiana  o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
    e)  che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle  imposte  e  delle  tasse,  secondo  la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
    f)  che  si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni
nel  fornire  informazioni  che possono essere richieste ai sensi del
presente articolo o degli articoli da 13 a 17.
  2.  A  dimostrazione  che  il concorrente non si trova in una delle
situazioni  di  cui  alle  lettere  a),  b),  d) ed e) del comma 1 e'
sufficiente  la  produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio
competente,  nazionale  o dello Stato in cui e' stabilito, o anche di
una  dichiarazione  rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla
legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e  al decreto del Presidente della
Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403,  dal  prestatore  di servizi
interessato,  che  attesti  sotto  la  propria responsabilita' di non
trovarsi in una delle predette situazioni.
  3.  Se  la  legislazione  dello  Stato  in  cui  il  concorrente e'
stabilito  non  contempla  il  rilascio  di  uno  o  piu' certificati
previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i
dati  richiesti,  essi possono essere sostituiti da una dichiarazione
giurata;  se  neanche  questa  e'  ivi  prevista,  e' sufficiente una
dichiarazione  solenne  che,  al  pari di quella giurata, deve essere
resa  innanzi  ad  un'autorita'  giudiziaria  o  amministrativa, a un
notaio  o  ad  un  organismo professionale qualificato, autorizzati a
riceverla  in  base  alla  legislazione  dello  Stato  stesso, che ne
attesti l'autenticita'.
  4.   Il  Ministero  della  giustizia  e  le  altre  amministrazioni
competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  comunicano  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  il  coordinamento delle politiche comunitarie, gli
uffici  e  organi  competenti  al  rilascio  dei  certificati o altre
attestazioni   di  cui  al  comma  2;  con  le  stesse  modalita'  le
amministrazioni  provvedono  a  comunicare  gli  eventuali successivi
aggiornamenti.  Nei  trenta  giorni successivi al loro ricevimento il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la
trasmissione  dei  dati  stessi alla Commissione europea e agli altri
Stati membri.
  5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato
membro  in  cui  sono  stabilite,  sono  autorizzate  a  svolgere  la
prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse
dalle  gare  sulla  base di disposizioni nazionali che non consentono
l'esecuzione  di  tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia,
ad  esse  puo'  essere  richiesto  di  indicare, nell'offerta o nella
domanda  di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali
delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.".
 
          Note all'art. 10:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  decreto legislativo 8 agosto, 1994, n. 490, reca:
          "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
          in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
          normativa antimafia".
              - Il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440, reca:
          "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato".
              - L'art.  3, ultimo comma, del succitato regio decreto,
          cosi' recita:
              "Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le
          persone  o  ditte  che nell'eseguire altra impresa si siano
          rese  colpevoli  di  negligenza o malafede. L'esclusione e'
          dichiarata   con   atto   insindacabile   della  competente
          amministrazione  centrale,  la  quale  ne da' comunicazione
          alle altre amministrazioni".
              - Il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  reca:
          "Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale dello Stato". L'art. 68 del succitato
          regio decreto cosi' recita:
              "Art.  68.  - Sono escluse dal fare offerte per tutti i
          contratti  le  persone  o  ditte  che  nell'eseguire  altra
          impresa  si  siano rese colpevoli di negligenza o malafede.
          La  esclusione  e'  dichiarata con atto insindacabile della
          competente   amministrazione  centrale  da  comunicarsi  al
          Ministero  delle  finanze (ragioneria generale), a cura del
          quale  ne  viene  data  notizia alle altre amministrazioni.
          Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.
              Fermo     il    disposto    del    precedente    comma,
          l'amministrazione  ha  piena  ed  insindacabile facolta' di
          escludere   dall'asta   qualsiasi   concorrente  senza  che
          l'escluso   possa   reclamare   indennita'  di  sorta,  ne'
          pretendere   che   gli   siano   rese   note   le   ragioni
          dell'esclusione".
              - L'art.  444  del  codice  di  procedura penale, cosi'
          recita:
              "Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,   sulla   base  degli  atti,  se  ritiene  che  la
          qualificazione  giuridica  del  fatto e l'applicazione e la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette,  dispone  con  sentenza l'applicazione della pena
          indicata,  enunciando  nel  dispositivo  che vi e' stata la
          richiesta  delle  parti.  Se  vi  e'  costituzione di parte
          civile,  il  giudice non decide sulla relativa domanda; non
          si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 1.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena.
              In   questo   caso   il  giudice,  se  ritiene  che  la
          sospensione  condizionale non puo' essere concessa, rigetta
          la richiesta".
              - La  legge  4 gennaio  1968, n. 15, reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,  n.  403,  reca:  "Regolamento  di  attuazione  degli
          articoli  1,  2  e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
          materia    di    semplificazione    delle    certificazioni
          amministrative".