Art. 11

  1.  L'articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.   13   (Capacita'   economica   e  finanziaria).  -  1.  La
dimostrazione  della capacita' finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti  puo'  essere  fornita  mediante  uno o piu' dei seguenti
documenti:
    a) idonee dichiarazioni bancarie;
    b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
    c)  dichiarazione  concernente  il  fatturato globale d'impresa e
l'importo  relativo  ai servizi identici a quello oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi.
  2.  Le  amministrazioni  precisano  nel  bando  di  gara  quali dei
documenti  indicati  al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli
altri  eventuali  che  ritengono di richiedere. I documenti di cui al
comma  1,  lettera  b),  non possono essere richiesti a prestatori di
servizi  stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione
del bilancio.
  3.  Se  il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, di
presentare  le referenze richieste, puo' provare la propria capacita'
economica   e   finanziaria   mediante   qualsiasi   altro  documento
considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.".
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.