Art. 13 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorita' che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneita' alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto.".
Note all'art. 13: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 17 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 17 (Elenchi ufficiali di prestatori di servizi). - 1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato di iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorita' che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneita' alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto. 3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva. 4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15, le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione. 5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici".