Art. 13

  1.  All'articolo  17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi
di  cui  al  comma  1,  certificata  dall'autorita'  che ha istituito
l'elenco,   costituisce,   per   le  amministrazioni  aggiudicatrici,
presunzione  d'idoneita' alla prestazione dei servizi, corrispondente
alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto
previsto  dagli  articoli  12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13,
comma  1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente
decreto.".
 
          Note all'art. 13:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  testo  vigente dell'art. 17 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  17 (Elenchi ufficiali di prestatori di servizi).
          -  1.  I  concorrenti  iscritti  in  elenchi  ufficiali  di
          prestatori      di      servizi      possono     presentare
          all'amministrazione  aggiudicatrice,  per  ogni appalto, un
          certificato  di iscrizione indicante le referenze che hanno
          permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
              2.  L'iscrizione  di  un  prestatore  di servizi in uno
          degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorita'
          che    ha   istituito   l'elenco,   costituisce,   per   le
          amministrazioni   aggiudicatrici,  presunzione  d'idoneita'
          alla   prestazione   dei   servizi,   corrispondente   alla
          classificazione  del  concorrente iscritto, limitatamente a
          quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b),
          c)  ed  f),  13,  comma  1,  lettere  b) e c), 14, comma 1,
          lettera b), e 15 del presente decreto.
              3.  I  dati  risultanti  dall'iscrizione  in  uno degli
          elenchi  di  cui  al comma 1 non possono essere contestati;
          tuttavia,  per  quanto riguarda il pagamento dei contributi
          previdenziali  e  assistenziali  puo'  essere  richiesta ai
          concorrenti     iscritti    negli    elenchi    un'apposita
          certificazione aggiuntiva.
              4.  I  cittadini  di altri Stati membri debbono potersi
          iscrivere  negli  elenchi  ufficiali di cui al comma 1 alle
          stesse  condizioni  stabilite  per  i prestatori di servizi
          italiani;   a   tal  fine,  non  possono  comunque,  essere
          richieste  prove o dichiarazioni diverse da quelle previste
          dagli  articoli  da  12 a 15, le amministrazioni o gli enti
          che  gestiscono  tali  elenchi  comunicano agli altri Stati
          membri  nome  e  indirizzo  degli  organismi presso i quali
          possono essere presentate le domande d'iscrizione.
              5.  I  concorrenti  agli  appalti  pubblici  di servizi
          debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla
          loro   iscrizione  in  elenchi  di  prestatori  di  fiducia
          eventualmente   costituiti  dalle  singole  amministrazioni
          aggiudicatrici".