Art. 14

  1.  All'articolo  26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Le  disposizioni  che  seguono  disciplinano  i  concorsi di
progettazione,  anche  se  rientranti  nei  settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche".
    2. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
    "3. Le presenti disposizioni si applicano:
      a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una
procedura  di  aggiudicazione  di appalti di servizi indetta ai sensi
del  presente  decreto,  il  cui valore stimato al netto dell'IVA, al
momento  della pubblicazione del bando, e' pari o superiore ai valori
indicati  nell'articolo  1,  commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti
aggiudicatori   e  agli  appalti  di  servizi  da  tali  disposizioni
contemplati,  con  l'esclusione  degli  appalti  di  servizi  di  cui
all'articolo 3, comma 5;
      b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una
procedura  di  aggiudicazione  di appalti di servizi indetta ai sensi
del   decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  e  successive
modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della
pubblicazione del bando, e' uguale o superiore:
        1)  a  600.000  euro  per  gli appalti di servizi indetti dai
soggetti  aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori
indicati  nell'allegato  X  dello stesso decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modifiche;
        2)  al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di
servizi  contemplati  nell'allegato  XVI A del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  158,  e  successive modifiche, indetti dai soggetti
aggiudicatori  che  svolgono  la propria attivita' nei settori di cui
agli  allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi
i  servizi  di  ricerca  e  sviluppo  di  cui  alla  categoria  n.  8
dell'allegato  XVI  A  e  i  servizi di telecomunicazioni di cui alla
categoria  n.  5  dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento
CPC sono 7524, 7525 e 7526;
        3)  a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2,
secondo  periodo,  che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B
del   decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  e  successive
modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie
attivita'  nei  settori  di  cui agli allegati da I a IX dello stesso
decreto.
    4.  I  soggetti  aggiudicatori  di  cui  al  comma 3 applicano le
presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali
l'importo  complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a
favore  dei partecipanti e' uguale o superiore ai valori nella stessa
disposizione precisati".
  3.  All'articolo  26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
il comma 13, e' sostituito dal seguente:
    "13.  Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
del   decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  e  successive
modifiche,   si   applicano   anche   con  riguardo  ai  concorsi  di
progettazione.".
 
          Note all'art. 14:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  testo  vigente dell'art. 26 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.   26   (Concorsi   di  progettazione).  -  1.  Le
          disposizioni   che   seguono  disciplinano  i  concorsi  di
          progettazione,  anche  se  rientranti nei settori di cui al
          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 158, e successive
          modifiche.
              2.  I concorsi di progettazione sono procedure intese a
          fornire  all'amministrazione  o  al soggetto aggiudicatore,
          soprattutto  nel settore della pianificazione territoriale,
          dell'urbanistica,   dell'architettura   e   dell'ingegneria
          civile,  nonche' in quello dell'elaborazione dati, un piano
          o  un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice
          in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
              3. Le presenti disposizioni si applicano:
                a) ai   concorsi  di  progettazione  organizzati  nel
          contesto  di  una procedura di aggiudicazione di appalti di
          servizi  indetta  ai  sensi  del  presente  decreto, il cui
          valore   stimato   al  netto  dell'IVA,  al  momento  della
          pubblicazione  del  bando,  e'  pari  o superiore ai valori
          indicati  nell'art.  1,  commi  1,  2  e 3, in relazione ai
          soggetti  aggiudicatori  e  agli appalti di servizi da tali
          disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di
          servizi di cui all'art. 3, comma 5;
                b) ai   concorsi  di  progettazione  organizzati  nel
          contesto  di  una procedura di aggiudicazione di appalti di
          servizi  indetta  ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  158,  e  successive  modifiche,  il  cui  valore
          stimato,  al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
          del bando, e' uguale o superiore:
                  1)  a  600.000  euro  per  gli  appalti  di servizi
          indetti  dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria
          attivita' nei settori indicati nell'allegato X dello stesso
          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 158, e successive
          modifiche;
                  2)  al  controvalore in euro di 400.000 DSP per gli
          appalti  di  servizi  contemplati  nell'allegato  XVI/A del
          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 158, e successive
          modifiche,  indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono
          la  propria  attivita'  nei settori di cui agli allegati I,
          II,  VII,  VIII  e  IX  del  decreto stesso; sono esclusi i
          servizi  di  ricerca  e sviluppo di cui alla categoria n. 8
          dell'allegato XVI/A e i servizi di telecomunicazioni di cui
          alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di
          riferirnento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
                  3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui
          al  n.  2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui
          all'allegato  XVI/B  del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n.  158,  e  successive  modifiche,  indetti  dai  soggetti
          aggiudicatori che svolgono le proprie attivita' nei settori
          di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto.
              4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano
          le   presenti   disposizioni   anche   per  i  concorsi  di
          progettazione  nei quali l'importo complessivo dei premi di
          partecipazione  e  dei versamenti a favore dei partecipanti
          e'  uguale  o superiore ai valori nella stessa disposizione
          precisati.
              5.  L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire
          un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.
              6.  Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite
          in  conformita' del presente decreto e messe a disposizione
          degli interessati alla partecipazione.
              7.  Fermo  il  disposto  di  cui  all'art. 12, comma 2,
          l'ammissione  dei partecipanti ai concorsi di progettazione
          non  puo' essere limitata al territorio nazionale o a parte
          di esso.
              8.  Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero
          limitato   di  candidati,  le  amministrazioni  e  soggetti
          aggiudicatori  stabiliscono  criteri selettivi chiari e non
          discriminatori;  in  ogni  caso  il numero dei candidati da
          invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.
              9.  La  commissione giudicatrice e' composta unicamente
          da   persone   fisiche  indipendenti  dai  partecipanti  al
          concorso.
              10.  Ogni  qualvolta  ai  concorrenti sia richiesta una
          particolare  qualificazione  professionale, almeno un terzo
          dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la
          stessa qualificazione o una equipollente.
              11.  La  commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue
          decisioni  e  nei  suoi  pareri,  che  sono presi in base a
          progetti  presentati  in  modo  anonimo  e  solo in base ai
          criteri   specificati   nel   bando   di  concorso  di  cui
          all'allegato 6A.
              12.  L'amministrazione  che abbia espletato un concorso
          di  progettazione  invia  all'ufficio  delle  pubblicazioni
          delle  Comunita'  europee  un avviso in merito ai risultati
          della  procedura,  conforme all'allegato 6B; per i concorsi
          di  cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere
          inviato   entro   quarantotto  giorni  dalla  chiusura  del
          concorso;  per  i  concorsi  di cui ai commi 3 e 4, secondo
          periodo, detto termine e' pari a giorni sessanta.
              13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera
          a),  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  158, e
          successive  modifiche,  si  applicano anche con riguardo ai
          concorsi di progettazione.
              14.  Le  amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per
          quanto   di   rispettiva  competenza,  nel  rispetto  delle
          disposizioni  che  precedono,  fissano le regole necessarie
          per  l'espletamento  dei concorsi di progettazione, tenendo
          conto,  in  relazione  ai  settori  di  applicazione e alla
          specificita'  della progettazione, del regolamento previsto
          dall'art.  3  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modifiche ed integrazioni".
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 158, vedi le note all'art. 5.