Art. 14 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche". 2. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Le presenti disposizioni si applicano: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5; b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore: 1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche; 2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526; 3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attivita' nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto. 4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti e' uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati". 3. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 13, e' sostituito dal seguente: "13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.".
Note all'art. 14: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 26 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 26 (Concorsi di progettazione). - 1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche. 2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonche' in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 3. Le presenti disposizioni si applicano: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' pari o superiore ai valori indicati nell'art. 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'art. 3, comma 5; b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore: 1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche; 2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI/A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI/A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferirnento CPC sono 7524, 7525 e 7526; 3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI/B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attivita' nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto. 4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti e' uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati. 5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso. 6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformita' del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione. 7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso. 8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza. 9. La commissione giudicatrice e' composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. 10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente. 11. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A. 12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunita' europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine e' pari a giorni sessanta. 13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione. 14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificita' della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni". - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, vedi le note all'art. 5.