Art. 15

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i
commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    "1.  L'amministrazione  aggiudicatrice  nei  quindici  giorni dal
ricevimento  di  eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i
motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta;
a  richiesta  di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili,
essa   comunica   anche   le  caratteristiche  e  i  vantaggi  propri
dell'offerta  risultata  aggiudicataria  e il nome del concorrente al
quale  e'  stato  aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente
omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se:
1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
      2) sono contrarie al pubblico interesse;
      3)  sono  lesive  di interessi commerciali legittimi di imprese
pubbliche o private;
      4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.
  2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  comunica  per  iscritto,  ai
concorrenti   che   lo  richiedono,  le  decisioni  prese  in  merito
all'aggiudicazione  di  un  appalto  di  servizi oggetto di una gara,
compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione
o  ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.".
 
          Note all'art. 15:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  testo  vigente dell'art. 27 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  27 (Adempimenti procedurali e comunicazioni alla
          Commissione  CE). - 1. L'amministrazione aggiudicatrice nei
          quindici   giorni  dal  ricevimento  di  eventuali  istanze
          scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della
          loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di
          coloro  che  abbiano presentato offerte selezionabili, essa
          comunica  anche  le  caratteristiche  e  i  vantaggi propri
          dell'offerta   risultata   aggiudicataria  e  il  nome  del
          concorrente   al  quale  e'  stato  aggiudicato  l'appalto;
          possono   essere  motivatamente  omesse,  peraltro,  alcune
          informazioni relative all'aggiudicazione se:
                1)  sono  di  ostacolo  all'applicazione  di norme di
          legge;
                2) sono contrarie al pubblico interesse;
                3)  sono lesive di interessi commerciali legittimi di
          imprese pubbliche o private;
                4)  pregiudicano  la  concorrenza tra i prestatori di
          servizi.
              2.   L'amministrazione   aggiudicatrice   comunica  per
          iscritto,  ai  concorrenti  che lo richiedono, le decisioni
          prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi
          oggetto  di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta
          a  rinunciare  all'aggiudicazione  o  ad  avviare una nuova
          procedura;  essa  comunica tale decisione anche all'ufficio
          delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
              3.  Nel  caso  di  aggiudicazione  dell'appalto  con le
          modalita'   di  cui  all'art.  23,  comma  1,  lettera  a),
          l'amministrazione  aggiudicatrice comunica alla Commissione
          CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.
              4.   Per   ogni   appalto   concluso  l'amministrazione
          aggiudicatrice  redige  un  verbale  contenente  almeno  le
          seguenti informazioni:
                a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
                b) l'oggetto e il valore dell'appalto;
                c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i
          motivi della loro scelta;
                d) i   nomi   dei  concorrenti  esclusi  e  i  motivi
          dell'esclusione;
                e) il  nome  del  l'aggiudicatario  e  le motivazioni
          della  scelta  della  sua  offerta  e, se nota, la parte di
          appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
                f) le   circostanze   che,   ai  sensi  dell'art.  7,
          giustificano il ricorso alla trattativa privata.
              5.  Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e'
          comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE.
              6.    Con    apposita    relazione    l'amministrazione
          aggiudicatrice  precisa  alla  Commissione  CE,  dietro sua
          richiesta,  le ragione che l'hanno indotta ad utilizzare la
          procedura  negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera
          a).
              7.   Ogni   accordo   internazionale  concluso  con  le
          modalita'  di  cui  all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1),
          comunicato alla Commissione CE".