Art. 16

  1.  L'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  28 (Prospetti statistici). - 1. Entro il 31 luglio di ogni
anno  le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto
previsto   dal   decreto   legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  un  prospetto
statistico  relativo  ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il
Dipartimento   per   il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie
trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea.
    2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8
i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
      a)  il  valore  globale degli appalti di servizi aggiudicati da
ciascuna  di  esse  al  di  sotto delle soglie di cui all'articolo 1,
comma 2;
      b)  per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle
soglie  di  cui  all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli
appalti   aggiudicati  da  ciascuna  amministrazione  aggiudicatrice,
distinguendo,  ove  possibile,  secondo  il  tipo  di  procedura,  le
categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1
e  2,  la  nazionalita'  degli  aggiudicatari  e,  in  caso di gare a
trattativa  privata,  secondo  la suddivisione di cui all'articolo 7,
commi  1  e  2,  e  con la precisazione del numero e del valore degli
appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
      c)  il  numero  e  il  valore  globale degli appalti di servizi
eventualmente  aggiudicati  in  base  a  deroghe  all'accordo  OMC  -
Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo GATT.
    3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di
cui al comma 1 indicano:
      a)  il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo
uguale  o  superiore  alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3,
distinguendo,  ove  possibile,  secondo le procedure, le categorie di
servizi  in  base  alla  nomenclatura  di  cui  all'allegato  1  e la
nazionalita'   dei   prestatori   di  servizi  ai  quali  sono  stati
aggiudicati  gli appalti, con la precisazione del numero e del valore
degli  appalti  attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e,
nel  caso  delle  procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2;
      b)  il  valore  totale  degli  appalti aggiudicati in base alle
deroghe  all'accordo  OMC - Organizzazione mondiale per il commercio,
gia' accordo GATT.
    4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
per  le  informazioni  relative  agli  appalti di cui all'articolo 1,
comma  3,  di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000
euro.".
 
          Nota all'art. 16:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.