Art. 17

  1.  L'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  30 (Procedure di ricorso). - 1. Fermo quanto previsto agli
articoli  33,  comma  2,  lettera  e),  e  35,  comma  5, del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  le disposizioni in materia di
violazioni  del  diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della
legge   19   febbraio   1992,  n.  142,  si  applicano  agli  appalti
disciplinati dal presente decreto.".
 
          Note all'art. 17:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, reca:
          "Nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e di
          rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di
          giurisdizione   nelle   controversie   di   lavoro   e   di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  33, comma 2,
          lettera e), e 35, comma 5:
              "Art.  33. - 2. Tali controversie sono, in particolare,
          quelle:
                a)-d) (Omissis);
                e) aventi  ad  oggetto le procedure di affidamento di
          appalti  pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da
          soggetti  comunque  tenuti  alla  applicazione  delle norme
          comunitarie o della normativa nazionale o regionale".
              "Art.  35.  -  5.  Sono  abrogati l'art. 13 della legge
          19 febbraio  1992,  n.  142,  e ogni altra disposizione che
          prevede   la   devoluzione   al   giudice  ordinario  delle
          controversie   sul   risarcimento   del  danno  conseguente
          all'annullamento  di  atti  amministrativi nelle materie di
          cui al comma 1".
              - La    legge   19 febbraio   1992,   n.   142,   reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria per il 1991)". L'art. 12 della succitata legge,
          cosi' recita:
              "Art. 12 (Procedura per la riparazione delle violazioni
          comunitarie  in  materia  di appalti e forniture). - 1. Nei
          casi  in  cui  la  Commissione  delle  Comunita' europee si
          avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva
          del Consiglio 89/665/CE per la correzione di una violazione
          chiara   e  manifesta  delle  disposizioni  comunitarie  in
          materia di appalti o di forniture commessa in una procedura
          di   aggiudicazione   disciplinata   dalle   direttive  del
          Consiglio   71/305/CEE   e   77/62/CEE,   si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi seguenti.
              2.  La  contestazione  della  Commissione,  non  appena
          notificata  allo  Stato,  e'  sottoposta  all'esame  di  un
          comitato   tecnico-consultivo  da  istituirsi,  nell'ambito
          della  Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile
          1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie   e   dei  Ministeri  del  tesoro,  dei  lavori
          pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          nonche'  del Ministero interessato in relazione all'oggetto
          dell'affare.
              3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla
          ricevuta  notificazione, trasmette al comitato gli elementi
          utili  per  la  valutazione  e  partecipa  con  un  proprio
          rappresentante alle sedute del comitato.
              4. Il comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  che
          provvede  alla  formulazione  della risposta da trasmettere
          alla  Commissione,  d'intesa  con il Ministro competente se
          l'autorita'  aggiudicatrice e' una amministrazione centrale
          dello Stato.
              5.  Se  la  risposta  prevede la necessita' di adottare
          misure  correttive  e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente
          pubblico   diverso   dallo   Stato,   il  Ministro  per  il
          coordinamento  delle  politiche  comunitarie  la  trasmette
          preventivamente  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          con  valore  di  proposta ai sensi dell'art. 12 della legge
          9 marzo 1989, n. 86".