Art. 18

  1.  All'art.  32  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Gli  allegati  da  1  a 9 sono parte integrante del presente
decreto".
  2.  All'articolo  32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
    "1-bis.  Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza
del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche  comunitarie,  le  modifiche  e integrazioni necessarie per
adeguare  gli  allegati  alle innovazioni arrecate, in materia, dalla
sopravvenienza  di  nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati
sono   modificati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;  i  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di
modifica  degli  allegati  7  e  8 vengono trasmessi alla Commissione
europea  a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie.".
  3. All'allegato 1 e' soppressa la nota (2).
  4.  L'allegato  4  al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    "Allegato 4
                  MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA
A - Preinformazione.
  1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo  telegrafico,  numeri di telefono,
telex  e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i
primi,  del  servizio  al  quale possono esser richieste informazioni
aggiuntive.
  2.  Appalti  complessivi  che  s'intendono  aggiudicare in ciascuna
delle categorie di servizi di cui all'allegato 1.
  3.  Data  provvisoria  per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione
per ogni categoria.
  4. Altre informazioni.
  5. Data d'invio dell'avviso.
  6.  Data  di  ricevimento  dell'avviso  da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
  7.  Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo O.M.C.
B - Procedure aperte.
  1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo  telegrafico,  numeri di telefono,
telex e telefax dell'amministrazione.
  2.  Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
Quantita'  dei  servizi  da  fornire,  comprese eventuali opzioni per
ulteriori  appalti  e,  se  possibile,  una stima dei termini entro i
quali  tali  opzioni  possono  essere  esercitate.  Nel caso di appti
rinnovabili  nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche
di  una  stima  del  calendario delle successive gare d'appalto per i
servizi da aggiudicare.
  3. Luogo di esecuzione.
  4.  a)  eventuale  indicazione  del  fatto  che  la prestazione del
servizio  sia  riservata  ad  una particolare professione in forza di
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
    b)  riferimenti  alle  disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
    c)  menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare   il  nome  e  le  qualifiche  professionali  delle  persone
incaricate della prestazione del servizio.
  5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori di servizi
di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
  6. Eventuale divieto di varianti.
  7.  Termine  ultimo  per il completamento del servizio o durata del
contratto  e,  per  quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
prestazione del servizio.
  8.  a)  denominazione  ed  indirizzo  del servizio al quale possono
venire richiesti i documenti del caso;
    b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
    c)  all'occorrenza,  costo  e  modalita' di pagamento delle somme
pagabili per tali documenti.
  9. a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
    b) indirizzo al quale devono essere avviate;
    c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
  10.   a)  persone  autorizzate  a  presenziare  all'apertura  delle
offerte;
    b) data, ora e luogo dell'apertura.
  11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
  12.   Modalita'   essenziali   di  finanziamento  e  pagamento  e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
  13.   All'occorrenza,   forma  giuridica  che  dovra'  assumere  il
raggruppamento  di  prestatori  di  servizi  al quale sia aggiudicato
l'appalto.
  14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi,
nonche'   informazioni   e  formalita'  necessarie  per  valutare  le
condizioni  minime  di  carattere  economico  e  tecnico  che  devono
soddisfare.
  15. Periodo durante il quale l'offerente e' vincolato dalla propria
offerta.
  16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro
classificazione  per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello
del  prezzo  piu'  basso  vanno  menzionati  qualora non figurino nel
capitolato d'oneri.
  17. Altre informazioni.
  18.  Data  o  date  di pubblicazione dell'avviso di preinformazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o menzione della sua
mancata pubblicazione.
  19. Data d'invio del bando.
  20.  Data  di  ricevimento  del  bando  da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
  21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
di applicazione dell'accordo OMC.
C - Procedue ristrette.
  1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo  telegrafico,  numeri di telefono,
telex e telefax dell'amministrazione.
  2.  Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
Quantita'  dei  servizi  da  fornire,  comprese eventuali opzioni per
ulteriori  appalti  e,  se  possibile,  una stima dei termini entro i
quali  tali  opzioni  possono  essere esercitate. Nel caso di appalti
regolari   o   rinnovabili  nel  corso  di  un  determinato  periodo,
eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare
d'appalto per i servizi da aggiudicare.
  3. Luogo di esecuzione.
  4.  a)  eventuale  indicazione  del  fatto  che  la prestazione del
servizio  sia  riservata  ad  una particolare professione in forza di
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
    b)  riferimenti  alle  disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
    c)  menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare   il  nome  e  le  qualifiche  professionali  delle  persone
incaricate della prestazione del servizio.
  5.  Eventuale  indicazione  della  facolta'  per  i  prestatori dei
servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
  6.  Numero  previsto  dei  prestatori  di  servizi  - eventualmente
indicando  un  massimo  ed  un  minimo  -  che  verranno  invitati  a
presentare offerte.
  7. Eventuale divieto di varianti.
  8.  Termine  ultimo  per il completamento del servizio o durata del
contratto  e,  per  quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
prestazione del servizio.
  9.   Eventualmente   forma   giuridica   che   dovra'  assumere  il
raggruppamento  di  prestatori  di  servizi  al quale sia aggiudicato
l'appalto.
  10.  a)  se  del  caso,  motivazione  del  ricorso  alla  procedura
accelerata;
    b)   termine   ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione;
    c) indirizzo al quale vanno inviate;
    d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
  11.  Termine  ultimo  entro  il  quale saranno inviati gli inviti a
presentare offerte.
  12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.
  13.  Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi
nonche'   informazioni   e  formalita'  necessarie  per  valutare  le
condizioni  minime  di  carattere  economico  e  tecnico  che  devono
soddisfare.
  14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro
classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non
figurino nell'invito a presentare offerte.
  15. Altre informazioni.
  16.  Data  o  date  di pubblicazione dell'avviso di preinformazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o menzione della sua
mancata pubblicazione.
  17. Data d'invio del bando.
  18.  Data  di  ricevimento  del  bando  da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
  19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
di applicazione dell'accordo OMC.
D - Procedure negoziate.
  1.  Nome,  indirizzo,  indirizzo  telegrafico,  numeri di telefono,
telex e telefax dell'amministrazione.
  2.  Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
Quantita'  dei  servizi  da  fornire,  comprese eventuali opzioni per
ulteriori  appalti  e,  se  possibile,  una stima dei termini entro i
quali  tali  opzioni  possono  essere esercitate. Nel caso di appalti
rinnovabili  nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche
di  una  stima  del  calendario delle successive gare d'appalto per i
servizi da aggiudicare.
  3. Luogo di esecuzione.
  4.  a)  eventuale  indicazione  del  fatto  che  la prestazione del
servizio  sia  riservata  ad  una particolare professione in forza di
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
    b)  riferimenti  alle  disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
    c)  menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare   il  nome  e  le  qualifiche  professionali  delle  persone
incaricate della prestazione del servizio.
  5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori di servizi
di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
  6.  Numero  previsto  dei  prestatori  di  servizi  - eventualmente
indicando  un  massimo  ed  un  minimo  -  che  verranno  invitati  a
presentare offerte.
  7. Eventuale divieto di varianti.
  8.  Termine  ultimo  per il completamento del servizio o durata del
contratto  e,  per  quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
prestazione del servizio.
  9.   Eventualmente,   forma   giuridica   che  dovra'  assumere  il
raggruppamento  di  prestatori  di  servizi  al quale sia aggiudicato
l'appalto.
  10.  a)  se  del  caso,  motivazione  del  ricorso  alla  procedura
accelerata;
    b)   termine   ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione;
    c) indirizzo al quale vanno inviate;
    d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
  11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
  12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi,
nonche' informazioni e formalita' necessarie a valutare le condizioni
minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
  13.  Se  del  caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi gia'
selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice.
  14. Altre informazioni.
  15. Data d'invio del bando.
  16.  Data  di  ricevimento  del  bando  da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
  17.  Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee.
  18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
di applicazione dell'accordo OMC.
E - Appalti aggiudicati.
(avviso di postinformazione)
  1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
  2.  Procedura  d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura
negoziata  non  preceduta  da  pubblicazione  di  un  bando  di gara,
motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2).
  3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC;
quantita' di servizi aggiudicati.
  4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
  5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
  6. Numero di offerte ricevute.
  7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
  8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
  9.  Valore  dell'offerta (o delle offerte) cui e' stato aggiudicato
l'appalto  o offerta massima e minima prese in considerazione ai fini
di tale aggiudicazione.
  10.  Se  del  caso, valore e quota del contratto che possono essere
subappaltati a terzi.
  11. Altre informazioni.
  12.  Data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  nella  Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee.
  13. Data d'invio dell'avviso.
  14.  Data  di  ricevimento  dell'avviso da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
  15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2,
accordo  dell'amministrazione  aggiudicatrice  per  la  pubblicazione
dell'avviso (articolo 8, comma 3)".
  5.  L'allegato  7  al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
                                                          "Allegato 7
                                                          ORGANISMI
                                 DI    DIRITTO    PUBBLICO   di   cui
                                 all'articolo 2, comma 1, lettera b)
                                                          Organismi:
  Societa' "Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998);
  Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
  Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
  Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie:
  Autorita' portuali;
  Aziende  speciali,  istituzioni  e  societa' di cui all'articolo 22
della  legge  8  giugno  1990,  n. 142, nonche' societa' per azioni a
prevalente  capitale  privato  di  cui all'articolo 12 della legge 23
dicembre 1992, n. 498;
  Consorzi per le opere idrauliche;
  Universita' statali, Istituti universitari statali;
  Istituti    superiori    scientifici   e   culturali,   Osservatori
astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;
  Enti di ricerca e sperimentazione;
  Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
  Consorzi di bonifica;
  Enti di sviluppo o di irrigazione;
  Consorzi per le aree industriali;
  Enti preposti a servizi di pubblico interesse;
  Enti  pubblici  preposti  ad  attivita'  di  spettacolo,  sportive,
turistiche e del tempo libero;
  Enti culturali e di promozione artistica".
  6.  Dopo l'allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
sono aggiunti i seguenti:
"Allegato  8  AMMINISTRAZIONI  AGGIUDICATRICI  di cui all'articolo 1,
    comma 2
  1) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  2) Ministero degli affari esteri;
  3) Ministero della giustizia;
  4)  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica;
  5) Ministero dell'interno;
  6) Ministero della difesa;
  7) Ministero delle finanze;
  8) Ministero dei lavori pubblici;
  9) Ministero delle comunicazioni;
  10) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  11) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  12) Ministero della sanita';
  13) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  14) Ministero della pubblica istruzione;
  15) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica;
  16) Ministero dei trasporti e della navigazione;
  17) Ministero delle politiche agricole e forestali;
  18) Ministero dell'ambiente;
  19) Ministero del commercio con l'estero.".
"Allegato   9   Elenco   dei   pertinenti  registri  professionali  o
commerciali o delle pertinenti dichiarazioni o pertinenti certificati
di cui all'articolo 15, comma 1:
    in  Belgio,  il  "Registre  du  commerce  - Handelsregister e gli
"ordres professionnels - Beroepsorden ;
    in Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen ;
    in  Germania,  lo  "Handelsregister  ,  lo  "Handwerksrolle  e il
"Vereinsregister ;
    in  Grecia,  al  prestatore  di  servizi  puo'  essere invitato a
produrre  una  dichiarazione,  giurata  dinanzi a notaio, riguardante
l'esercizio  dell'attivita'  professionale  in  questione;  nei  casi
previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei
servizi  di ricerca di cui all'allegato I A il registro professionale
"Mhtrvo Melethtvn , nonche' il "Mhtrvo Grafeivn Meletvn ;
    in  Spagna,  il  "Registro  Central  de Empresas Consultoras y de
Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda ;
    in  Francia,  il  "Registre  du  commerce  ed  il "Repertoire des
metiers ;
    in  Italia,  il  "Registro  della camera di commercio, industria,
agricoltura   e   artigianato   od  il  "Registro  delle  commissioni
provinciali  per l'artigianato o il "Consiglio nazionale degli ordini
professionali ;
    in Lussemburgo, il "Registre aux firmes ed il "Role de la Chambre
des metiers ;
    nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister ;
    in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas";
    nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi puo' venir
richiesto  di  fornire  un  certificato  rilasciato dal "Registrar of
companies  , o dal "Registrar of Friendly Societies , ovvero, qualora
esso  non  ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti
che  l'interessato  ha  dichiarato  sotto giuramento di esercitare la
professione  in questione, nel Paese in cui e' stabilito, in un luogo
specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;
    in    Austria,    il    Firmenbuch,    il   Gewerberegister,   il
Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
    in Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
    in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings- registern.".
Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Toia, Ministro per il coordinamento
                                  delle politiche comunitarie
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Diliberto, Ministro della giustizia
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Bianco, Ministro dell'interno
                                  Bordon,    Ministro    dei   lavori
                                  pubblici
                                  Salvi,  Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Note all'art. 18:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - L'art.  32  del  succitato decreto legislativo, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              "Art.  32  (Allegati).  - 1. Gli allegati da 1 a 9 sono
          parte integrante del prsente decreto.
              1-bis.  Le  amministrazioni  interessate segnalano alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
          coordinamento  delle  politiche comunitarie, le modifiche e
          integrazioni  necessarie  per  adeguare  gli  allegati alle
          innovazioni  arrecate,  in materia, dalla sopravvenienza di
          nuove  norme  comunitarie  o  nazionali;  gli allegati sono
          modificati  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri;  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi
          alla  Commissione  europea  a  cura del Dipartimento per il
          coordinamento delle politiche comunitarie".