Art. 2

  1.  L'articolo  2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.    2    (Amministrazioni   aggiudicatrici).   -   1.   Sono
amministrazioni aggiudicatrici:
      a)  le  amministrazioni  dello  Stato,  le regioni, le province
autonome  di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le
loro  unioni,  consorzi  o  associazioni, gli altri enti pubblici non
economici;
      b)  gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi,
dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche
finalita'  d'interesse  generale  non  aventi carattere industriale o
commerciale,  la  cui  attivita'  e' finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici
o  organismi  di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al
loro  controllo  o  i cui organi d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza  sono  costituiti,  almeno  per  la  meta',  da  componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici.
  2.  Nell'allegato  7  sono  elencati,  in  modo  non esaustivo, gli
organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b).".
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.