Art. 2 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici; b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. 2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b).".
Nota all'art. 2: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.