Art. 3

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Nei  contratti  misti di lavori e servizi e nei contratti di
servizi  quando  comprendono  lavori accessori, si applicano le norme
della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.".
 
          Note all'art. 3:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  testo  vigente  dell'art. 3 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art. 3 (Appalti pubblici di servizi). - 1. Gli appalti
          pubblici  di  servizi  sono  contratti  a  titolo  oneroso,
          conclusi  per  iscritto  tra  un  prestatore  di  servizi e
          un'amministrazione  aggiudicatrice di cui all'art. 2 aventi
          ad  oggetto  la  prestazione  dei  servizi  elencati  negli
          allegati 1 e 2.
              2.  Per  gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e
          per  quelli  in  cui  il  valore  di  tali servizi prevalga
          rispetto  a  quello  dei  servizi di cui all'allegato 1, il
          presente  decreto si applica limitatamente ai soli articoli
          8, comma 3, 20 e 21.
              3.  Nei  contratti  misti  di  lavori  e  servizi e nei
          contratti  di  servizi quando comprendono lavori accessori,
          si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
          e   successive  modificazioni  qualora  i  lavori  assumano
          rilievo economico superiore al 50%.
              4.  Gli  appalti che includono forniture e servizi sono
          considerati  appalti  di servizi quando il valore totale di
          questi  e'  superiore  al  valore  delle forniture comprese
          nell'appalto.
              5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di
          servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento,
          da   un'amministrazione   aggiudicatrice   ed   aggiudicati
          dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti
          di  lavori  di  cui  all'art.  3,  comma 2, del decreto del
          Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406".
              - La  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  reca: "Legge
          quadro in materia di lavori pubblici".