Art. 4

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al
comma  3  e'  ripartito  in  piu'  lotti,  il  suo  valore,  ai  fini
dell'applicazione  del  presente  decreto,  e'  dato  dalla somma del
valore  dei  singoli  lotti;  il  presente  decreto  non  si applica,
peraltro,  per  i  lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, e'
inferiore  al  controvalore  in  euro di 80.000 DSP o, nel caso degli
appalti  di  cui  all'articolo  1, comma 3, a 80.000 euro, purche' il
valore  stimato complessivo dei lotti cosi' esentati non superi il 20
per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti.".
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
abrogato il comma 8.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  testo  vigente  dell'art. 4 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art. 4. (Calcolo dell'importo stimato dell'appalto). -
          1.   Per   effettuare   il   calcolo  dell'importo  stimato
          dell'appalto  le  amministrazioni  aggiudicatrici si basano
          sulla  remunerazione complessiva dei prestatori di servizi,
          tenendo conto delle disposizioni che seguono.
              2.  La scelta del metodo di valutazione non deve essere
          compiuta  allo scopo di eludere l'applicazione del presente
          decreto;  nessun  insieme  di  servizi  da  appaltare  puo'
          essere,  inoltre,  frazionato  allo scopo di sottrarlo alla
          sua applicazione.
              3.   In   sede   di  valutazione  dell'importo  stimato
          dell'appalto occorre tener conto:
                a) nel  caso  di  servizi assicurativi, del premio da
          pagare;
                b) nel  caso  di  servizi  bancari  e  altri  servizi
          finanziari, di onorari, commissioni, interessi o altri tipi
          di remunerazione;
                c) nel    caso    di    contratti   comprendenti   la
          progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.
              4.  Quando  un appalto di servizi rientrante tra quelli
          di  cui  al  comma  3  e'  ripartito  in piu' lotti, il suo
          valore,  ai fini dell'applicazione del presente decreto, e'
          dato  dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente
          decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore
          stimato, al netto dell'IVA, e' inferiore al controvalore in
          euro  di  80.000  DSP  o,  nel  caso  degli  appalti di cui
          all'art.  1,  comma  3,  a  80.000  euro  purche' il valore
          stimato  complessivo dei lotti cosi' esentati non superi il
          20  per  cento  del  valore  complessivo stimato di tutti i
          lotti.
              5.  Negli  appalti in cui non sia determinato il prezzo
          complessivo, la base di calcolo dell'importo e' data:
                a) per  gli  appalti  di  durata  determinata  pari o
          inferiore   a  quarantotto  mesi,  dal  valore  complessivo
          dell'appalto per l'intera durata;
                b) per   gli   appalti   di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi   dal   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto.
              6.   Per   gli  appalti  che  presentano  carattere  di
          regolarita'  o  sono destinati ad essere rinnovati entro un
          determinato    periodo,   il   valore   dell'appalto   deve
          stabilirsi, alternativamente:
                a) in   base  al  valore  complessivo  dei  contratti
          analoghi   relativi   alla  stessa  categoria  di  servizi,
          conclusi   nel  corso  dei  dodici  mesi  o  dell'esercizio
          finanziario  precedente,  rettificato,  se  possibile,  per
          tener  conto  dei  cambiamenti in termini di quantita' o di
          valore   che   potrebbero   sopravvenire  nei  dodici  mesi
          successivi al contratto iniziale;
                b) in   base   al   valore  complessivo  stimato  dei
          contratti   per   i   dodici  mesi  successivi  alla  prima
          prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto
          quando questa sia superiore a dodici mesi.
              7.  Nei  casi  in  cui  l'appalto preveda espressamente
          delle  opzioni,  la  base  per  il  calcolo  del valore del
          contratto  e'  data  dal  suo  massimo  valore  complessivo
          autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.
              8. (Abrogato)".