Art. 5 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Appalti esclusi). - 1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche. 2. Il presente decreto non si applica, inoltre: a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalita' finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto; b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione; c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione; d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali; e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale; f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perche' li utilizzi nell'esercizio della propria attivita', purche' la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purche' queste siano compatibili con il trattato; h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformita' all'articolo 296 del trattato; i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza overo quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base: 1) a un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei all'Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; 2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea; 3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.".
Note all'art. 5: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: "Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici". - Per quanto concerne la legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedi le note all'art. 3. - Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi". - L'art. 296 del Trattato CEE, cosi' recita: "Art. 296 (ex art. 223). - 1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione a al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinti a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)".