Art. 5

  1.  L'articolo  5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  5  (Appalti  esclusi).  -  1.  Il  presente decreto non si
applica  agli  appalti  di  lavori  di  cui al decreto legislativo 19
dicembre  1991,  n.  406,  ed  alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive  modifiche,  agli  appalti  di forniture di cui al decreto
legislativo  24  luglio  1992,  n. 358, e successive modifiche e agli
appalti  di  lavori,  di  forniture  o  di  servizi di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.
    2. Il presente decreto non si applica, inoltre:
      a)   ai  contratti  aventi  per  oggetto  l'acquisizione  o  la
locazione, indipendentemente dalle modalita' finanziarie, di terreni,
edifici  esistenti  o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti
inerenti  a  tali  beni;  i  contratti di servizi finanziari conclusi
precedentemente,  contestualmente  o  successivamente al contratto di
acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla
forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;
      b)  ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento,
lo  sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi
da  parte  delle  emittenti  e  a  quelli  concernenti  il  tempo  di
trasmissione;
      c)  ai  contratti  aventi  per  oggetto  servizi  d'arbitrato e
conciliazione;
      d)  ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto,  alla  vendita  e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti  finanziari  e  a  quelli  per  i servizi forniti da banche
centrali;
      e)  ai  contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del
personale;
      f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da
quelli    i    cui   risultati   appartengono   esclusivamente   alla
amministrazione  aggiudicatrice  perche'  li  utilizzi nell'esercizio
della  propria  attivita',  purche'  la  prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione;
      g)  agli  appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che
sia   esso   stesso   un'amministrazione   aggiudicatrice   ai  sensi
dell'articolo  2,  in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia
in    virtu'    di    disposizioni   legislative,   regolamentari   o
amministrative, purche' queste siano compatibili con il trattato;
      h)  agli  appalti  di  servizi  nel  settore  della  difesa  da
aggiudicarsi in conformita' all'articolo 296 del trattato;
      i)  agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui
prestazione   debba  essere  accompagnata,  in  base  a  disposizioni
legislative,  regolamentari  o  amministrative, da misure speciali di
sicurezza  overo quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato;
      l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme
procedurali e da aggiudicarsi in base:
        1)  a un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati
estranei  all'Unione  europea,  concernente  servizi  destinati  alla
realizzazione,  all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un
progetto da parte degli Stati firmatari;
        2)  a  un  accordo  internazionale concluso in relazione alla
presenza  di  truppe  di  stanza  e  concernente imprese di uno Stato
membro o estraneo all'Unione europea;
        3)    alla    procedura    propria    di    un'organizzazione
internazionale.".
 
          Note all'art. 5:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  decreto  legislativo  19 dicembre  1991,  n. 406,
          reca:  "Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di
          procedure   di   aggiudicazione  degli  appalti  di  lavori
          pubblici".
              - Per  quanto  concerne  la  legge 11 febbraio 1994, n.
          109, vedi le note all'art. 3.
              - Il  decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, reca:
          "Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di appalti
          pubblici   di  forniture,  in  attuazione  delle  direttive
          77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE".
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca:
          "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative
          alle procedure di appalti nei settori esclusi".
              - L'art. 296 del Trattato CEE, cosi' recita:
              "Art.  296  (ex  art.  223).  -  1. Le disposizioni del
          presente trattato non ostano alle norme seguenti:
                a) nessuno   Stato   membro   e'   tenuto  a  fornire
          informazioni   la   cui   divulgazione   sia  dallo  stesso
          considerata   contraria  agli  interessi  essenziali  della
          propria sicurezza;
                b) ogni  Stato  membro  puo'  adottare  le misure che
          ritenga  necessarie  alla tutela degli interessi essenziali
          della   propria   sicurezza   e  che  si  riferiscano  alla
          produzione  a  al  commercio di armi, munizioni e materiale
          bellico,  tali  misure non devono alterare le condizioni di
          concorrenza  nel  mercato  comune  per  quanto  riguarda  i
          prodotti  che  non  siano  destinti  a  fini specificamente
          militari.
              2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
          della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
          stabilito  il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
          le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)".