Art. 6 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2.".
Note all'art. 6: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 8 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 8 (Forme di pubblicita'). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera a), il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'art. 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso art. 1, commi 1 e 2. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6. comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi. 4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il piu' rapidamente possibile all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. 5. L'avviso di cui al comma 3 e' inviato, al piu' tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto. 6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgera' la gara non puo' aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. 7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici. 8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non puo' eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U.".