Art. 6

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici rendono noto, non appena
possibile,  dopo  l'inizio  dell'esercizio finanziario, con un avviso
indicativo,  conforme  all'allegato  4,  lettera A, il volume globale
degli  appalti  per  ciascuna  delle  categorie  di  servizi  di  cui
all'allegato  1  che  esse  intendono  aggiudicare  nei  dodici  mesi
successivi,  se  il  loro valore complessivo stimato, tenuto conto di
quanto  disposto  dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto
dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma
3,  e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di
cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2.".
 
          Note all'art. 6:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              -  Il  testo  vigente dell'art. 8 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art. 8 (Forme di pubblicita'). - 1. Le amministrazioni
          aggiudicatrici  rendono  noto,  non  appena possibile, dopo
          l'inizio   dell'esercizio   finanziario,   con   un  avviso
          indicativo,  conforme all'allegato 4, lettera a), il volume
          globale  degli  appalti  per  ciascuna  delle  categorie di
          servizi   di   cui   all'allegato   1  che  esse  intendono
          aggiudicare  nei  dodici mesi successivi, se il loro valore
          complessivo   stimato,  tenuto  conto  di  quanto  disposto
          dall'art. 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a
          750.000  euro per gli appalti di cui all'art. 1, comma 3, e
          al  controvalore  in  euro  di  750.000  DSP  per gli altri
          appalti di cui allo stesso art. 1, commi 1 e 2.
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  intendono
          aggiudicare  un  appalto  pubblico mediante le procedure di
          cui  all'art. 6. comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7,
          comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
              3.   Le  amministrazioni  che  abbiano  aggiudicato  un
          appalto  pubblico di servizi ne comunicano il risultato con
          apposito   avviso;  per  gli  appalti  di  servizi  di  cui
          all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano
          o   meno  alla  loro  pubblicazione;  non  sono,  tuttavia,
          pubblicate  le  informazioni relative all'aggiudicazione di
          appalti  la cui divulgazione impedisca l'applicazione della
          legge  o  sia  altrimenti contraria al pubblico interesse o
          sia  lesiva  di  legittimi interessi commerciali di imprese
          pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra
          prestatori di servizi.
              4.  I  bandi  e  gli  avvisi  di cui ai commi 1, 2 e 3,
          adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il piu'
          rapidamente   possibile   all'ufficio  delle  pubblicazioni
          ufficiali delle Comunita' europee; nel caso della procedura
          accelerata  di  cui  all'art.  10,  comma  8, detti bandi o
          avvisi   sono   inviati   per   telescritto,  telegramma  o
          telecopia.
              5.  L'avviso  di  cui  al  comma  3 e' inviato, al piu'
          tardi,    quarantotto    giorni    dopo    l'aggiudicazione
          dell'appalto.
              6.  La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  e, per estratto, su almeno due
          quotidiani  a  carattere  nazionale e sul quotidiano avente
          particolare  diffusione  nella regione dove si svolgera' la
          gara  non  puo'  aver luogo prima della data di spedizione,
          che  deve  esservi menzionata, dei bandi all'ufficio di cui
          al   comma   4;   la   pubblicazione   non  deve  contenere
          informazioni  diverse  da  quelle pubblicate nella Gazzetta
          ufficiale delle Comunita' europee.
              7.  La  prova  della  data  di  spedizione incombe alle
          amministrazioni aggiudicatrici.
              8.  La  lunghezza  del testo di bandi e avvisi non puo'
          eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.
              9.  Le disposizioni di cui al presente articolo possono
          essere  applicate  anche  per  gare  di importo inferiore a
          quello  di  cui  all'art.  1,  ma almeno pari o superiore a
          100.000 E.C.U.".