Art. 7

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Il  termine  di  cui  al  comma 1 puo' essere ridotto fino a
trentasei  giorni  ed,  eccezionalmente, fino a ventidue giorni se e'
stato   inviato  alla  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'  europee
l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte
le  informazioni  di cui all'allegato 4, lettera A, nonche' di quelle
di  cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere
avvenuto  almeno  cinquantadue  giorni prima della data di spedizione
del  bando  di  gara  e da non oltre un anno rispetto a tale data; il
termine  ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli
interessati la presentazione di offerte valide.".
  2.  All'articolo  9  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma:
    "5-bis.  Le  offerte  sono  presentate  per iscritto e recapitate
direttamente  o  a  mezzo  posta;  le  amministrazioni aggiudicatrici
possono consentire altre modalita' di presentazione se le offerte:
      a)   includono  tutte  le  informazioni  necessarie  alla  loro
valutazione;
      b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
      c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o
mediante invio di copia autenticata;
      d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la
loro presentazione.".
 
          Note all'art. 7:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  testo  vigente  dell'art. 9 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  9  (Termini  relativi ai pubblici incanti). - 1.
          Per  i  pubblici incanti non puo' essere fissato un termine
          di  ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni
          dalla  data  di  spedizione  del  bando  di  gara  ai sensi
          dell'art. 8, comma 4.
              2.  Il  termine  di  cui al comma 1 puo' essere ridotto
          fino   a  trentasei  giorni  ed,  eccezionalmente,  fino  a
          ventidue giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale
          delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'art.
          8,  comma  1,  completo  di  tutte  le  informazioni di cui
          all'allegato  4,  lettera  A,  nonche'  di  quelle  di  cui
          all'allegato  4,  lettera  B;  l'invio  di tale avviso deve
          essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data
          di  spedizione  del  bando  di  gara e da non oltre un anno
          rispetto  a  tale  data;  il  termine  ridotto deve essere,
          comunque,  sufficiente  a  permettere  agli  interessati la
          presentazione di offerte valide.
              3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se
          richiesti  in  tempo  utile,  devono  essere  inviati  agli
          offerenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta da
          parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
              4.   Le   informazioni   complementari  sui  capitolati
          d'oneri,   se  richieste  in  tempo  utile,  devono  essere
          comunicate  almeno  sei  giorni prima del termine stabilito
          per la ricezione delle offerte.
              5.  Quando, in considerazione della mole dei capitolati
          d'oneri  o  dei  documenti o informazioni complementari non
          possano  essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4,
          oppure  quando  le  offerte  possono  essere  fatte  solo a
          seguito  di una visita dei luoghi o previa consultazione in
          loco  dei  documenti  allegati  al  capitolato  d'oneri,  i
          termini  di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente
          prolungati.
              5-bis.  Le  offerte  sono  presentate  per  iscritto  e
          recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   consentire  altre  modalita'  di
          presentazione delle offerte:
                a) includono  tutte  le  informazioni necessarie alla
          loro valutazione;
                b) rimangono   riservate   in   attesa   della   loro
          valutazione;
                c) se  necessario, sono confermate al piu' presto per
          iscritto o mediante invio di copia autenticata;
                d) vengono   aperte  dopo  la  scadenza  del  termine
          stabilito per la loro presentazione".