Art. 7 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonche' di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.". 2. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di presentazione se le offerte: a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione; b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione; c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata; d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.".
Note all'art. 7: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 9 (Termini relativi ai pubblici incanti). - 1. Per i pubblici incanti non puo' essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'art. 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonche' di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide. 3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. 4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente prolungati. 5-bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di presentazione delle offerte: a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione; b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione; c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata; d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione".