Art. 8 All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma: "5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere ridotto fino a ventisei giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.". 2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente comma: "11-bis. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 5-bis.".
Note all'art. 8: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 10 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 10 (Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata). - 1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in conformita' con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. 3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo e' indicato nell'allegato 5, deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. 4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. 5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere ridotto fino a ventisei giorni se e' stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'art. 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A), e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data. 6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi e previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati. 8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici possono stabilire: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. 9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il termine di cui al comma 6 puo', in tali casi, essere ridotto a quattro giorni. 10. La domanda di partecipazione alle gare puo' effettuarsi, oltre che per lettera, anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa e' comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al comma 1. 11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali piu' rapidi possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telefono o telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8. 11-bis. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'art. 9, comma 5-bis".