Art. 8

  All'articolo  10  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 5 e' sostituito dal seguente comma:
    "5.  Il  termine  di  cui  al  comma 4 puo' essere ridotto fino a
ventisei  giorni  se  e'  stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1,
completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, e
comprensivo,  per le procedure ristrette, anche delle informazioni di
cui  all'allegato  4,  lettera C); l'invio di tale avviso deve essere
avvenuto  almeno  cinquantadue  giorni prima della data di spedizione
del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.".
  2.  All'articolo  10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente comma:
    "11-bis.  Le  offerte  sono  presentate  con  le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 5-bis.".
 
          Note all'art. 8:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
              - Il  testo  vigente dell'art. 10 del succitato decreto
          legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              "Art.  10  (Termini  relativi  alla licitazione privata
          all'appalto concorso e alla trattativa privata). - 1. Nella
          licitazione   privata,   nell'appalto   concorso   e  nella
          trattativa  privata con pubblicazione del bando di gara, il
          termine  di  ricezione  delle  domande  di  partecipazione,
          stabilito  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici, non puo'
          essere   inferiore  a  trentasette  giorni  dalla  data  di
          spedizione   del   bando  stesso;  in  conformita'  con  le
          prescrizioni  del bando, le domande devono essere corredate
          dagli  elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti
          da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1.
              2.    Le    amministrazioni   aggiudicatrici   invitano
          simultaneamente  e per iscritto tutti i candidati prescelti
          a presentare le rispettive offerte.
              3.  La  lettera  d'invito,  il  cui contenuto minimo e'
          indicato  nell'allegato  5,  deve  essere  accompagnata dal
          capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
              4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il
          termine   di   ricezione  delle  offerte,  stabilito  dalle
          amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a
          quaranta  giorni  dalla  data  di  spedizione della lettera
          d'invito.
              5.  Il  termine  di  cui al comma 4 puo' essere ridotto
          fino  a  ventisei  giorni se e' stato inviato alla Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee l'avviso indicativo di
          cui  all'art. 8, comma 1, completo di tutte le informazioni
          di  cui  all'allegato  4, lettera A), e comprensivo, per le
          procedure   ristrette,  anche  delle  informazioni  di  cui
          all'allegato  4,  lettera  C);  l'invio di tale avviso deve
          essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data
          di  spedizione  del  bando  di  gara e da non oltre un anno
          rispetto a tale data.
              6.   Le   informazioni   complementari  sui  capitolati
          d'oneri,   se   richieste  in  tempo  utile  devono  essere
          comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine
          stabilito per la ricezione delle offerte.
              7.  Quando  le  offerte  possono  essere  fatte  solo a
          seguito  di una visita dei luoghi e previa consultazione in
          loco  dei  documenti  allegati  al  capitolato  d'oneri,  i
          termini  di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente
          prolungati.
              8.  Nei  casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini
          previsti  nei  commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici
          possono stabilire:
                a) un   termine   di   ricezione   delle  domande  di
          partecipazione  non  inferiore a quindici giorni dalla data
          di spedizione del bando di gara;
                b) un   termine   di   ricezione  delle  offerte  non
          inferiore  a  dieci  giorni  dalla data di spedizione della
          lettera d'invito.
              9.  Nei  casi  di  cui  al  comma  8  l'amministrazione
          aggiudicatrice  precisa,  nel  bando  di  gara,  le ragioni
          d'urgenza  che giustificano l'abbreviazione dei termini; il
          termine  di  cui  al  comma  6  puo',  in tali casi, essere
          ridotto a quattro giorni.
              10.   La  domanda  di  partecipazione  alle  gare  puo'
          effettuarsi,  oltre  che per lettera, anche con telegramma,
          telescritto,  telefono o telecopia; in tali ipotesi essa e'
          comunque  confermata  con  lettera da spedirsi non oltre il
          termine di cui al comma 1.
              11.   Nei  casi  di  cui  al  comma  8  le  domande  di
          partecipazione   alle   gare  e  gli  inviti  a  presentare
          un'offerta  devono  essere  fatti  per i canali piu' rapidi
          possibili;   quando   le  domande  vengono  fatte  mediante
          telegramma,  telescritto,  telefono o telecopia esse devono
          essere  confermate con lettera spedita prima della scadenza
          del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8.
              11-bis.  Le offerte sono presentate con le modalita' di
          cui all'art. 9, comma 5-bis".