Art. 9

  1.  L'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  11  (Raggruppamenti  di  imprese).  -  1.  Alle  gare  per
l'aggiudicazione  degli appalti di servizi di cui al presente decreto
sono  ammesse  a  presentare  offerte  anche  imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate.
    2.  L'offerta  congiunta  deve  essere  sottoscritta  da tutte le
imprese  raggruppate  e  deve  specificare  le parti del servizio che
saranno  eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno
alla disciplina prevista nel presente articolo.
    3.  L'offerta  congiunta comporta la responsabilita' solidale nei
confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
    4.  Le  singole  imprese,  facenti  parte  del  gruppo  risultato
aggiudicatario  della gara, devono conferire, con unico atto, mandato
speciale   con   rappresentanza  ad  una  di  esse,  designata  quale
capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni
di  cui  al  presente  articolo  e  risultare  da  scrittura  privata
autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo
atto  e'  redatto.  La  procura e' conferita al rappresentante legale
dell'impresa capogruppo.
    5.  Il  mandato  e'  gratuito  e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.
    6.  Al  mandatario  spetta  la rappresentanza, anche processuale,
delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le
operazioni  e  gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto,
anche  dopo  l'eventuale  collaudo, fino all'estinzione del rapporto.
Tuttavia   l'amministrazione   puo'   far   valere   direttamente  le
responsabilita' a carico delle imprese mandanti.
    7. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione
o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali.
    8.  In  caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi
di   impresa   individuale,   in   caso   di  morte,  interdizione  o
inabilitazione   del   titolare,  l'amministrazione  ha  facolta'  di
proseguire  il  contratto  con  altra  impresa del gruppo o altra, in
possesso dei prescritti requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in
dipendenza  di una delle cause predette, che sia designata mandataria
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
    9.  In  caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi
di   impresa   individuale,   in   caso   di  morte,  interdizione  o
inabilitazione   del  titolare,  l'impresa  mandataria,  qualora  non
indichi   altra   impresa  subentrante  in  possesso  dei  prescritti
requisiti  di  idoneita',  e' tenuta alla esecuzione direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti.".
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 157, vedi le note alle premesse.