Art. 2 Riferimenti 1. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono sostituiti con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per le politiche comunitarie Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del >bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998) prevede che con decreto legislativo, da emanarsi entro il 27 febbraio 2000, vengano emanate disposizioni per dare attuazione alla direttiva 97/76/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate e ai prodotti a base di carne. - La direttiva 97/76/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 25 del 16 gennaio 1998. - La direttiva 77/99/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 26 del 31 gennaio 1977. - La direttiva 72/462/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 302 del 31 dicembre 1972. - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, concerne: "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale". Note all'art. 1: - Per quanto concerne il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse. Il comma 3 dell'art. 4, come modificato dal presente decreto recita: "3. Gli altri prodotti di origine animale devono: a) essere preparati nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'allegato C; b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui all'art. 7 ed al controllo conformemente all'allegato B, capitolo IV; c) essere preparati in stabilimenti riconosciuti conformemente all'art. 8, per i quali sussistano requisiti previsti dall'allegato A e controllati conformemente all'art. 12; d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'art. 5". - L'allegato B reca: "condizioni speciali per i prodotti a base di carne". - Il punto 4 del capitolo V, come modificato dal presente decreto, recita: "4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sul confezionamento o sull'etichetta dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo visibile e leggibile, le seguenti indicazioni: a) qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute; b) una dicitura che consenta d'identificare un quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi; tale dicitura puo' consistere nella menzione della data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed anno; c) per gli imballaggi dei prodotti non destinati al consumatore, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la data di preparazione o un codice che possa essere interpretato dal destinatario e dall'autorita' competente e che ne consenta l'individuazione; tali dati possono in alternativa essere indicati secondo le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; d) la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale, qualora esistente, che l'autorizza; e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale". - L'Allegato C riguarda le norme specifiche di igiene per la fabbricazione di altri prodotti di origine animale.
Note all'art. 2: - Il D.P.R. 1o marzo 1992, n. 227, riguarda il regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni. - Per quanto concerne il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse. Il D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309, riguarda il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.