Art. 2 
                             Riferimenti 
 
  1. I riferimenti al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
marzo 1992, n. 227, contenuti nel  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 537, e successive  modificazioni,  sono  sostituiti  con  il
riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998,
n. 309. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 
                               CIAMPI 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                      Toia, Ministro per le politiche 
                                  comunitarie 
                                  Bindi, Ministro della sanita' 
                                  Dini, Ministro degli affari esteri 
                                  Diliberto, Ministro della giustizia 
                                  Amato, Ministro del tesoro, del 
                                  >bilancio e della programmazione 
                                  economica 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
                                     NOTE 
                                  Avvertenza: 
                  Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto 
                dall'amministrazione competente per materia, ai sensi 
                     dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano 
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi 
          qui trascritti. 
                  Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di 
               pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' 
          europee (GUCE). 
                              Note alle premesse: 
                   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al 
                  Governo dell'esercizio della funzione legislativa e 
                     stabilisce che essa non puo' avvenire se non con 
           determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto 
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, 
            al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le 
             leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i 
          regolamenti. 
                 - La legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 
               1998) prevede che con decreto legislativo, da emanarsi 
          entro il 27 febbraio 2000, vengano emanate disposizioni per 
             dare attuazione alla direttiva 97/76/CE, che modifica la 
             direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto 
               riguarda le norme applicabili alle carni macinate e ai 
          prodotti a base di carne. 
               - La direttiva 97/76/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 25 
          del 16 gennaio 1998. 
              - La direttiva 77/99/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 26 
          del 31 gennaio 1977. 
                - La direttiva 72/462/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 
          302 del 31 dicembre 1972. 
                      - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, concerne: 
             "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi 
           sanitari in materia di produzione e commercializzazione di 
             prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine 
          animale". 
          Note all'art. 1: 
                      - Per quanto concerne il decreto legislativo 30 
           dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse. Il comma 3 
          dell'art. 4, come modificato dal presente decreto recita: 
              "3. Gli altri prodotti di origine animale devono: 
                    a) essere preparati nel rispetto delle condizioni 
          specifiche previste dall'allegato C; 
                        b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui 
             all'art. 7 ed al controllo conformemente all'allegato B, 
          capitolo IV; 
                     c) essere preparati in stabilimenti riconosciuti 
           conformemente all'art. 8, per i quali sussistano requisiti 
                 previsti dall'allegato A e controllati conformemente 
          all'art. 12; 
                    d) essere accompagnati durante il trasporto dalla 
          documentazione di cui all'art. 5". 
                      - L'allegato B reca: "condizioni speciali per i 
          prodotti a base di carne". 
                     - Il punto 4 del capitolo V, come modificato dal 
          presente decreto, recita: 
                "4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 
                       27 gennaio 1992, n. 109, sul confezionamento o 
                   sull'etichetta dei prodotti a base di carne devono 
                  figurare, in modo visibile e leggibile, le seguenti 
          indicazioni: 
                             a) qualora non risulti chiaramente dalla 
          denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli 
          ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 
          1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni 
          sono state ottenute; 
                       b) una dicitura che consenta d'identificare un 
                      quantitativo di prodotti ottenuti in condizioni 
                tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi 
           rischi; tale dicitura puo' consistere nella menzione della 
            data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del 
          termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed 
          anno; 
                  c) per gli imballaggi dei prodotti non destinati al 
                consumatore, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto 
                      legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la data di 
           preparazione o un codice che possa essere interpretato dal 
           destinatario e dall'autorita' competente e che ne consenta 
            l'individuazione; tali dati possono in alternativa essere 
                   indicati secondo le modalita' previste dal comma 2 
             dell'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
          109; 
                          d) la denominazione commerciale seguita dal 
             riferimento alla norma o legislazione nazionale, qualora 
          esistente, che l'autorizza; 
                       e) l'impiego di amido o di proteine di origine 
          animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in 
          connessione con la denominazione commerciale". 
                - L'Allegato C riguarda le norme specifiche di igiene 
          per la fabbricazione di altri prodotti di origine animale. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  D.P.R.  1o  marzo  1992,  n.  227,  riguarda  il
          regolamento  di  attuazione  della direttiva 88/657/CEE che
          fissa  i  requisiti relativi alla produzione ed agli scambi
          di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a
          cento grammi e delle preparazioni di carni.
              -   Per   quanto   concerne   il   decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse.
              Il   D.P.R.   3   agosto  1998,  n.  309,  riguarda  il
          regolamento  recante  norme  di  attuazione della direttiva
          94/65/CE,  relativa ai requisiti applicabili all'immissione
          sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.