Art. 2 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per  "lavoratore
distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in uno  Stato  membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato,
svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano. 
  2. Il periodo limitato di cui al comma 1 e' tale quando  la  durata
del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia  sin
dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento  ad  un
evento futuro e certo.