Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano. 2. Il periodo limitato di cui al comma 1 e' tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.