Art. 3 
                        Condizioni di lavoro 
 
  1. Al rapporto di lavoro tra le  imprese  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante  il  periodo
del  distacco,  le  medesime  condizioni  di   lavoro   previste   da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai
contratti collettivi stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale, applicabili  ai  lavoratori  che
effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel  luogo  in
cui  i  lavoratori  distaccati  svolgono  la  propria  attivita'   in
posizione di distacco. 
  2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia di
durata  minima  delle  ferie  annuali  retribuite  e  di  trattamento
retributivo   minimo,   compreso   quello   maggiorato   per   lavoro
straordinario, non si applicano nel caso di  lavori  di  assemblaggio
iniziale o  di  prima  installazione  di  un  bene,  previsti  in  un
contratto  di  fornitura  di  beni,  indispensabili  per  mettere  in
funzione il bene fornito ed eseguiti  dai  lavoratori  qualificati  o
specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori,
in relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e' superiore
ad otto giorni. La disposizione di  cui  al  presente  comma  non  si
applica alle attivita' del settore edilizio individuate nell'allegato
A del presente decreto legislativo. 
  3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e
gestione propria di un appaltatore  transnazionale,  sono  tenuti  in
solido  con  quest'ultimo  a  corrispondere  ai  lavoratori  da  esso
dipendenti  un  trattamento  minimo  inderogabile  retributivo  e  ad
assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli  spettanti
ai lavoratori da loro dipendenti. 
  4.  I  diritti  spettanti  ai  prestatori  di   lavoro   dipendenti
dall'appaltatore  transnazionale  possono   essere   esercitati   nei
confronti   dell'imprenditore   appaltante    durante    l'esecuzione
dell'appalto e fino ad  un  anno  dopo  la  data  di  cessazione  del
medesimo.