Art. 4 Applicabilita' alle imprese di lavoro temporaneo 1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, in quanto imprese fornitrici di lavoro temporaneo, distaccano un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva in territorio nazionale italiano, sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, purche' durante il periodo della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo. 2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 196 del 1997 non e' richiesta alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui al comma 1 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia. 3. L'attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma 2 e' rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla richiesta dell'impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione dell'impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997. Il procedimento di rilascio dell'attestazione e' disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comm 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.