Art. 4
          Applicabilita' alle imprese di lavoro temporaneo

  1.  Le  imprese  stabilite  in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso  dall'Italia  che,  in  quanto  imprese  fornitrici di lavoro
temporaneo,  distaccano un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice
avente la propria sede o un'unita' produttiva in territorio nazionale
italiano, sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno 1997,
n.  196, e successive modificazioni, purche' durante il periodo della
fornitura   continui  ad  esistere  un  rapporto  di  lavoro  fra  il
lavoratore distaccato e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo.
  2.  L'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della citata legge n.
196  del  1997  non  e'  richiesta  alle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui al comma 1 che dimostrino di operare in forza di un
provvedimento  amministrativo  equivalente, rilasciato dall'autorita'
competente   di   uno   Stato   membro  dell'Unione  europea  diverso
dall'Italia.
  3.  L'attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma
2  e'  rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  dell'impresa  interessata  e
comporta   la   contestuale  iscrizione  dell'impresa  interessata  e
comporta  la  contestuale  iscrizione all'albo di cui all'articolo 2,
comma  1,  della  citata  legge  n.  196 del 1997. Il procedimento di
rilascio  dell'attestazione  e' disciplinato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, emanato ai sensi dell'articolo
17, comm 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.