Art. 5 
Collaborazione  amministrativa   e   cooperazione   in   materia   di
                            informazione 
 
  1. Ai fini della collaborazione amministrativa in attuazione  delle
disposizioni del presente decreto l'organismo nazionale competente e'
la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale. 
  2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle  competenti
autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, in ordine  ai
rapporti di lavoro dei lavoratori distaccati ai sensi degli  articoli
1, comma 1, e 4, sono evase dalle direzioni provinciali del lavoro.