Art. 5 Collaborazione amministrativa e cooperazione in materia di informazione 1. Ai fini della collaborazione amministrativa in attuazione delle disposizioni del presente decreto l'organismo nazionale competente e' la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, in ordine ai rapporti di lavoro dei lavoratori distaccati ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 4, sono evase dalle direzioni provinciali del lavoro.