Art. 6 
                            Giurisdizione 
 
  1. Il lavoratore distaccato che  presta  o  ha  prestato  attivita'
lavorativa nel territorio dello Stato  italiano  puo'  far  valere  i
diritti e reclamare la tutela delle condizioni  di  lavoro  garantiti
dagli articoli 3 e 4 anche avanti all'autorita' giudiziaria di  altro
Stato con il quale  esista  convenzione  internazionale  in  tema  di
giurisdizione in materia di rapporti di lavoro. 
  2. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma  1
venga  adita  l'autorita'  giudiziaria  italiana,  non   si   applica
l'articolo 410 del codice di procedura civile. 
 
          Nota all'art. 6:
              - Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile
          e' il seguente:
              "Art.  410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
          Chi  intende  proporre  in giudizio una domanda relativa ai
          rapporti  previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi
          delle  procedure  di conciliazione previsti dai contratti e
          accordi    collettivi   deve   promuovere   anche   tramite
          l'associazione  sindacale  alla quale aderisce o conferisca
          mandato,   il   tentativo   di   conciliazione   presso  la
          commissione  di  conciliazione  nella cui circoscrizione si
          trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e'
          addetto  o  era  addetto  al  momento  dell'estinzione  del
          rapporto.
              La  comunicazione  della  richiesta di espletamento del
          tentativo  di  conciliazione  interrompe  la prescrizione e
          sospende,  per  la  durata del tentativo di conciliazione e
          per  i  venti  giorni  successivi  alla sua conclusione, il
          decorso di ogni termine di decadenza.
              La   commissione,   ricevuta  la  richiesta,  tenta  la
          conciliazione  della controversia, convocando le parti, per
          una   riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni  dal
          ricevimento della richiesta.
              Con    provvedimento    del    direttore   dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e'
          istituita  in  ogni provincia, presso l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima occupazione, una commissione
          provinciale   di   conciliazione   composta  dal  direttore
          dell'ufficio  stesso  o  da un suo delegato, in qualita' di
          presidente,   da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti   effettivi   e  da  quattro  supplenti  dei
          lavoratori,   designati   dalle  rispettive  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
              Commissioni  di conciliazione possono essere istituite,
          con  le  stesse modalita' e con la medesima composizione di
          cui  al  precedente  comma,  anche presso le sezioni zonali
          degli   uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione.
              Le  commissioni,  quando  se  ne ravvisi la necessita',
          affidano   il   tentativo   di   conciliazione   a  proprie
          sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale  del lavoro e della massima occupazione o da un
          suo  delegato, che rispecchino la composizione prevista dal
          precedente terzo comma.
              In  ogni  caso  per  la  validita'  della  riunione  e'
          necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un
          rappresentante   dei   datori   di  lavoro  e  di  uno  dei
          lavoratori.
              Ove la riunione della commissione non sia possibile per
          la  mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
          precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
          lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
          di conciliazione".