Art. 7 
                              Verifica 
 
  1. Entro il 31  dicembre  2000  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale procede ad una  verifica,  con  le  organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori  comparativamnente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  degli  effetti   delle
disposizioni  dettate   dal   presente   decreto,   anche   ai   fini
dell'eventuale esercizio  del  potere  legislativo  delegato  di  cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 
                               CIAMPI 
                                D'Alema, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                      Toia, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della 
                              previdenza sociale 
                              Dini, Ministro degli affari esteri 
                              Diliberto, Ministro della giustizia 
                                      Amato, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                              economica 
                                  Letta, Ministro dell'industria, del 
                              commercio e dell'artigianato 
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della 
                              navigazione 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
          Nota all'art. 7:
              -  Per la legge 5 febbraio 1999, n. 25, vedi nelle note
          alle  premesse.  L'art.  1,  comma  4, della predetta legge
          cosi' recita:
              "4.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge, nel rispetto dei principi e criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1".