Art. 2
           Procedura di rilascio della licenza individuale

  1.  I  soggetti  con  sede  in  ambito nazionale o in uno dei Paesi
appartenenti  allo  Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge
28  luglio  1993,  n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza
individuale,  sono  tenuti  a presentare od a trasmettere, a mezzo di
invio  raccomandato  con  avviso  di  ricevimento,  all'Autorita' una
domanda  redatta  conformemente allo schema riportato nell'allegato l
al   presente  decreto  contenente  le  necessarie  informazioni  sul
richiedente  e  sull'attivita'  che  si  intende  svolgere nonche' le
indicazioni  sugli  impegni  da  assumere  in  relazione alla licenza
richiesta.
  2.  Il  termine  per il rilascio della licenza individuale o per il
rifiuto  della  stessa e' di novanta giorni, decorrenti dal giorno di
ricevimento  della  domanda  da  parte  dell'Autorita',  che comunica
l'avvio  del  procedimento  istruttorio  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della domanda.
  3.  Qualora  la  domanda non risulti completa, il termine di cui al
comma  2  resta  sospeso  fino  al  ricevimento  di  quanto richiesto
dall'Autorita'.  In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata.
  4.  L'offerta  del  servizio  non  puo'  essere  avviata  prima del
ricevimento  della  comunicazione del rilascio della relativa licenza
individuale.
  5.  La  licenza  individuale  non  puo'  essere  rilasciata  se gli
amministratori della societa' richiedente risultano condannati a pena
detentiva  per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti
a misure di sicurezza e di prevenzione.
  6.  Il  rilascio di licenza individuale a societa' non appartenenti
allo  Spazio  economico  europeo (SEE) e' subordinato al rispetto del
principio  di  reciprocita',  fatte salve le limitazioni derivanti da
accordi internazionali.
  7.  Ogni  variazione  degli  elementi  di  cui alla domanda ed alla
relativa  documentazione,  che  sia  intervenuta  successivamente  al
rilascio  della  licenza  individuale,  e'  comunicata,  entro trenta
giorni  dalla  avvenuta  variazione,  all'Autorita' la quale, entro i
successivi  trenta  giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della
licenza  ovvero,  con decisione motivata, richiede all'interessato di
presentare una nuova domanda di licenza.
  8.  La  licenza  individuale  ha  una validita' non superiore a sei
anni,  e' rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi
prima  della  scadenza,  e  non  puo'  essere ceduta a terzi senza il
previo consenso dell'Autorita'.
 
          Nota all'art. 2:
              - La  legge  28 luglio 1993, n. 300, reca: "Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo   Spazio  economico  europeo  con
          protocolli,  allegati  e  dichiarazioni,  fatto a Oporto il
          2 maggio  1992,  e  del  protocollo di adattamento di detto
          accordo,  con  allegato,  firmato  a  Bruxelles il 17 marzo
          1993".