Art. 3
             Obblighi connessi alla licenza individuale

  1.  Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 e'
tenuto:
    a)  ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1,
comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999;
    b)  a  fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o
dei  mandatari  della medesima, circa le caratteristiche del servizio
offerto  con  specifico riguardo alle condizioni generali di accesso,
ai   prezzi   ed   al  livello  di  qualita',  dandone  comunicazione
all'Autorita';
    c)  a  non  impiegare  personale  che  risulti  condannato a pena
detentiva  per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto
a misure di sicurezza e di prevenzione;
    d)  ad adottare un sistema di contabilita' separata e certificata
che  distingua  i  ricavi  del  servizio  reso  in  base alla licenza
individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attivita' non
soggette a licenza;
    e)  a  contribuire  al  finanziamento  del costo di fornitura del
servizio  universale  sulla  base  dell'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo n. 261 del 1999;
    f)   ad  effettuare  il  versamento  dei  contributi  riguardanti
l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo;
    g)  ad  istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non
onerosa  per  valutare  le  denunce  di  disservizi  presentate dagli
utenti.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
          n. 261, si vedano note all'art. 2.
              - L'art.  10  del  citato decreto legislativo 22 luglio
          1999, n. 261, e' il seguente:
              "Art. 10 (Fondo di compensazione). - 1. E' istituito il
          fondo di compensazione degli oneri del servizio universale.
          Detto   fondo   e'   amministrato   dal   Ministero   delle
          comunicazioni  ed e' rivolto a garantire l'espletamento del
          servizio  universale;  esso  e' alimentato nel caso e nella
          mira  in cui i servizi riservati non procurano al fornitore
          del  predetto  servizio  entrate  sufficienti  a  garantire
          l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.
              2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1
          i  titolari  di licenze individuali entro la misura massima
          del   dieci   per  cento  degli  introiti  lordi  derivanti
          dall'attivita' autorizzata.
              3.  La  determinazione del contributo, secondo principi
          di  trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e'
          effettuata  dall'autorita'  di  regolamentazione sulla base
          dei   costi   di   una  gestione  efficiente  del  servizio
          universale   -   con   riferimento   anche   ai  costi  dei
          corrispondenti  servizi  di  altri Stati membri dell'Unione
          europea  -  che  non  trovano  compensazione con i proventi
          derivanti dalla gestione dei servizi riservati.
              4.   Il   versamento,  da  effettuare  all'entrata  del
          bilancio  statale,  deve  essere assolto entro il 30 giugno
          dell'anno   successivo  al  quale  si  riferiscono  i  dati
          contabili.
              5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica provvede, con propri decreti, alla
          riassegnazione  ad apposita unita' previsionale dello stato
          di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme
          di cui al comma 4.
              6.  Con  decreto  del  Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di
          funzionamento del fondo di compensazione".