Art. 3 Obblighi connessi alla licenza individuale 1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'articolo 2 e' tenuto: a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999; b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualita', dandone comunicazione all'Autorita'; c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione; d) ad adottare un sistema di contabilita' separata e certificata che distingua i ricavi del servizio reso in base alla licenza individuale dai ricavi ottenuti per effetto delle altre attivita' non soggette a licenza; e) a contribuire al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale sulla base dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999; f) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attivita' di verifica e controllo; g) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.
Nota all'art. 3: - Per l'art. 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano note all'art. 2. - L'art. 10 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 10 (Fondo di compensazione). - 1. E' istituito il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso e' alimentato nel caso e nella mira in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso. 2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi derivanti dall'attivita' autorizzata. 3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata dall'autorita' di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del servizio universale - con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea - che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati. 4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme di cui al comma 4. 6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo di compensazione".