Art. 4
                   Obblighi di servizio universale

  1.  L'Autorita'  di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessita',
puo'  disporre,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  del decreto
legislativo  22  luglio 1999, n. 261, obblighi di servizio universale
al  momento  del  rilascio  della  licenza  individuale, valutando la
possibilita'   di   concedere   una   riduzione  della  misura  della
contribuzione  al  fondo  di compensazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo n. 261 del 1999.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  l'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
          n. 261, si vedano le note alle premesse.
              - Per l'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
          n. 261, si vedano le note all'art. 3.