Art. 4 Obblighi di servizio universale 1. L'Autorita' di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessita', puo' disporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, obblighi di servizio universale al momento del rilascio della licenza individuale, valutando la possibilita' di concedere una riduzione della misura della contribuzione al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Note all'art. 4: - Per l'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note all'art. 3.