Art. 7
                        Controlli e verifiche

  l . Il titolare di licenza individuale e' sottoposto a controlli da
parte  degli  organi  competenti,  il  cui  personale  ha facolta' di
accedere  negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della
medesima  al  fine  di  verificare  le  modalita'  di svolgimento del
servizio  e  di  richiedere,  se  del  caso,  documentazione inerente
l'attivita' oggetto della licenza.
  2.  Il titolare di licenza individuale tiene presso ciascun ufficio
o  sede  idonea documentazione, anche fiscale, che renda possibile la
verifica  del  rispetto  della  riserva  prevista dall'articolo 4 del
decreto  legislativo  n.  261 del 1999 nonche' dei dati relativi alla
raccolta,  al trasporto, allo smistamento ed alla distribuzione degli
invii postali di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
          n. 261, si vedano le note all'art. 1.