Art. 8
                  Sospensione - revoca - decadenza

  1.  In  caso  di  inosservanza degli obblighi previsti dal presente
regolamento,  ivi  compreso  quello del versamento dei contributi, la
licenza  individuale,  previa  diffida,  puo'  essere  sospesa fino a
trenta giorni.
  2.  Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione
del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
  3.  La  decadenza  dalla  licenza individuale e' pronunciata quando
venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.
  4.  L'Autorita'  irroga  le  sanzioni  di  cui  all'articolo 21 del
decreto  legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione
dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
 
          Nota all'art. 8:
              - L'art.  21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
          261, e' il seguente:
              "Art.  21  (Sanzioni).  -  1. Il fornitore del servizio
          universale,  in  caso di violazioni degli obblighi connessi
          all'espletamento  del  servizio  universale  e  dei servizi
          riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa
          da lire dieci milioni a lire cento milioni.
              2.  In  caso  di  gravi  e  reiterate  violazioni degli
          obblighi connessi all'espletamento del servizio universale,
          l'autorita'   di  regolamentazione,  previa  diffida,  puo'
          disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
              3.  Chiunque  espleti  servizi  riservati attribuiti al
          fornitore  del  servizio  universale e' punito con sanzione
          pecuniaria  amministrativa  da  lire  dieci  milioni a lire
          cento  milioni,  salvo  il  caso in cui l'effettuazione del
          servizio costituisca un fatto occasionale.
              4.  Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del
          servizio  universale  senza  aver  conseguito la prescritta
          licenza  individuale  e'  punito  con  sanzione  pecuniaria
          amministrativa  da  lire  cinque  milioni  a lire cinquanta
          milioni.
              5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del
          servizio  universale senza aver prodotto la dichiarazione o
          senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di
          tempo  e'  punito con sanzione pecuniaria amministrativa da
          lire un milione a lire dieci milioni.
              6.  Chiunque  violi  gli obblighi inerenti alla licenza
          individuale    e'    punito    con    sanzione   pecuniaria
          amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.
              7.   Chiunque   violi   gli   obblighi   inerenti  alla
          autorizzazione   generale   e'   punito   con  la  sanzione
          pecuniaria  amministrativa  da lire un milione a lire dieci
          milioni.
              8.  La  competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
          presente  articolo  spetta  agli organi del Ministero delle
          comunicazioni".