Art. 9 Disposizione transitoria 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all'articolo 2: in attesa del rilascio della licenza nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, e' consentita la prosecuzione dell'attivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 febbraio 2000 Il Ministro: Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000 Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 125