Art. 9
                      Disposizione transitoria

  1.   Chiunque,   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all'articolo 1, comma
4,  deve,  entro  sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la
domanda  di  licenza individuale di cui all'articolo 2: in attesa del
rilascio della licenza nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2,
e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 4 febbraio 2000
                                               Il Ministro: Cardinale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
  Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 125