Art. 2
                  Oggetto ed ambito di applicazione

  1.   L'autorita'   di  regolamentazione  per  il  settore  postale,
individuata  nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma
1,  del  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n. 261, e' detta di
seguito "Autorita'".
  2.  Si  intendono  recepite nel presente regolamento le definizioni
contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
  3.   Il   presente   regolamento   fissa  le  disposizioni  per  il
conseguimento  delle  autorizzazioni  per  l'offerta  al  pubblico di
servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale
universale  da  intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto
legislativo n. 261 del 1999.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  l'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
          n. 261, si veda nelle note alle premesse.
              - Si  riporta  il testo degli articoli 1 e 3 del citato
          decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:
              "Art.  1  (Definizioni).  - 1. La fornitura dei servizi
          relativi  alla  raccolta, allo smistamento, al trasporto ed
          alla   distribuzione   degli   invii   postali  nonche'  la
          realizzazione  e  l'esercizio  della  rete postale pubblica
          costituiscono attivita' di preminente interesse generale.
              2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
                a) "servizi  postali  :  i  servizi  che includono la
          raccolta,  lo  smistamento, il trasporto e la distribuzione
          degli invii postali;
                b) "rete     postale     pubblica     :     l'insieme
          dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal
          fornitore   del   servizio  universale  che  consentono  in
          particolare:   a)   la   raccolta,  dai  punti  di  accesso
          sull'insieme  del  territorio,  degli invii postali coperti
          dall'obbligo  di  servizio universale; b) il trasporto e il
          trattamento  di  tali  invii dal punto di accesso alla rete
          postale   fino   al   centro   di   distribuzione;   c)  la
          distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
                c) "punto    di    accesso   :   ubicazioni   fisiche
          comprendenti  in  particolare  le  cassette postali messe a
          disposizione  del  pubblico,  o  sulla  via  pubblica o nei
          locali  del  fornitore  del  servizio  universale, dove gli
          invii  postali  sono  depositati  dai  clienti  nella  rete
          postale pubblica;
                d) "raccolta  :  l'operazione di raccolta degli invii
          postali depositati nei punti di accesso;
                e) "distribuzione   :   il   processo  che  va  dallo
          smistamento   nel   centro  incaricato  di  organizzare  la
          distribuzione   alla   consegna   degli  invii  postali  ai
          destinatari;
                f) "invio  postale  : l'invio al momento in cui viene
          preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si
          tratta,  oltre  agli  invii  di  corrispondenza,  di libri,
          cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi
          postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
                g) "invio  di  corrispondenza  :  la comunicazione in
          forma  scritta,  anche generata mediante l'ausilio di mezzi
          telematici,  su  supporto materiale di qualunque natura che
          viene  trasportato  e consegnato all'indirizzo indicato dal
          mittente  sull'oggetto  stesso  o  sul  suo  involucro, con
          esclusione  di  libri,  cataloghi,  quotidiani, periodici e
          similari;
                h) "pubblicita'    diretta   per   corrispondenza   :
          comunicazione  indirizzata  ad  un  numero significativo di
          persone, definito ai seni dell'art. 2, comma 2, lettera p),
          consistente  unicamente  in  materiale  pubblicitario  o di
          marketing,  contenente lo stesso messaggio ad eccezione del
          nome,  dell'indirizzo  e  del numero di identificazione del
          destinatario  nonche'  altre  modifiche che non alterano la
          natura   del   messaggio,   da   inoltrare   e   consegnare
          all'indirizzo  indicato  dal  mittente  sull'invio stesso o
          sull'involucro.  Avvisi,  fatture,  rendiconti finanziari e
          altre  comunicazioni  non  identiche  non  sono considerati
          pubblicita'  diretta  per corrispondenza. Una comunicazione
          contenente  pubblicita'  e altro nello stesso involucro non
          e'  considerata  pubblicita'  diretta  per  corrispondenza.
          Quest'ultima  comprende  la  pubblicita' transfrontaliera e
          quella interna;
                i) "invio  raccomandato  :  servizio che consiste nel
          garantire  forfeutariamente contro i rischi di smarrimento,
          furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova
          all'avvenuto   deposito   dell'invio   postale   e,  a  sua
          richiesta, della consegna al destinatario;
                l) "invio   assicurato   :   servizio   che  consiste
          nell'assicurare  l'invio  postale  per il valore dichiarato
          dal   mittente,   in   caso   di   smarrimento,   furto   o
          danneggiamento;
                m) "posta  transfrontaliera  :  posta  da  o verso un
          altro Stato membro o da o verso un Paese terzo;
                n) "scambio  di  documenti  :  la fornitura di mezzi,
          compresa  la  messa  a disposizione di appositi locali e di
          mezzi  di trasporto, da parte di un terzo per consentire la
          distribuzione  da parte degli interessati stessi tramite il
          mutuo  scambio  di  invii  postali  tra  utenti abbonati al
          servizio;
                o) "fornitore  del  servizio universale : l'organismo
          che  fornisce l'intero servizio postale universale su tutto
          il territorio nazionale;
                p) "prestatori  del  servizio universale : i soggetti
          che forniscono prestazioni singole del servizio universale;
                q) "autorizzazioni  ,  ogni permesso che stabilisce i
          diritti  e gli obblighi specifici nel settore postale e che
          consente  alle imprese di fornire servizi postali e, se del
          caso,  creare  e  gestire  reti postali per la fornitura di
          tali  servizi,  sotto  forma  di  "autorizzazione  generale
          "oppure di licenza individuale definite come segue:
                  1)  per  "autorizzazione  generale  si intende ogni
          autorizzazione  che non richiede all'impresa interessata di
          ottenere una esplicita decisione da parte dell'Autorita' di
          regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti
          dall'autorizzazione  indipendentemente dal fatto che questa
          sia  regolata  da  una "licenza per categoria o da norme di
          legge  generali  e  che  sia  prevista  o meno per essa una
          procedura di registrazione o di dichiarazione;
                  2)   per  "licenza  individuale"  si  intende  ogni
          autorizzazione    che   richiede   una   previa   decisione
          dell'Autorita'  di  regolamentazione,  con  la  quale  sono
          conferiti  diritti  ed  obblighi specifici ad un'impresa in
          relazione   a  prestazioni  non  riservate  rientranti  nel
          servizio universale;
                r) "spese  terminali : la remunerazione del fornitore
          del  servizio  universale  incaricato  della  distribuzione
          della  posta  transfrontaliera  in entrata costituita dagli
          invii  postali provenienti da un altro Stato membro o da un
          Paese terzo;
                s) "mittente  :  la persona fisica o giuridica che e'
          all'origine degli invii postali;
                t) "utente : qualunque persona fisica o giuridica che
          usufruisce  di  una  prestazione del servizio universale in
          qualita' di mittente o di destinatario;
                u) "esigenze essenziali : le esigenze essenziali sono
          costituite  dalla  riservatezza della corrispondenza, dalla
          sicurezza  del  funzionamento  della  rete  in  materia  di
          trasporto  di  sostanze  pericolose  e, nei casi in cui sia
          giustificato,  dalla  protezione  dei  dati,  dalla  tutela
          dell'ambiente  e  dall'assetto  territoriale; la protezione
          dei  dati  comprende  la  protezione dei dati personali, la
          riservatezza  delle  informazioni  trasmesse  o  conservate
          nonche' la tutela della vita privata".
              "Art.   3  (Servizio  universale).  -  1.  Il  servizio
          universale  assicura  le prestazioni in esso ricomprese, di
          qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i
          punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti
          gli utenti.
              2.    Il    servizio    universale,    incluso   quello
          transfrontaliero, comprende:
                a) la  raccolta,  il  trasporto,  lo smistamento e la
          distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
                b) la  raccolta,  il  trasporto,  lo smistamento e la
          distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
                c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
          invii assicurati.
              3.  II  servizio  universale  e'  caratterizzato  dalle
          seguenti connotazioni:
                a) la  qualita'  e'  definita  nell'ambito di ciascun
          servizio e trova riferimento nella normativa europea;
                b) il  servizio  e'  prestato in via continuativa per
          tutta la durata dell'anno;
                c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale
          trova  specificazione  secondo  criteri  di  ragionevolezza
          attraverso  l'attivazione  di un congruo numero di punti di
          accesso;
                d) la  determinazione  del  "prezzo  accessibile deve
          prevedere   l'orientamento   ai  costi  in  riferimento  ad
          un'efficiente gestione aziendale.
              4.  Il  fornitore  del  servizio  universale garantisce
          tutti  i  giorni  lavorativi, e come minimo cinque giorni a
          settimana,    salvo    circostanze   eccezionali   valutate
          dall'autorita' di regolamentazione:
                a) una raccolta;
                b) una  distribuzione  al  domicilio  di ogni persona
          fisica  o  giuridica  o  in  via di deroga, alle condizioni
          stabilite    dal    Ministero   delle   comunicazioni,   in
          installazioni appropriate.
              5.   Il  servizio  universale  risponde  alle  seguenti
          necessita':
                a) offrire  un  servizio  che  garantisce il rispetto
          delle esigenze essenziali;
                b) offrire  agli  utenti,  in condizioni analoghe, un
          trattamento identico;
                c) fornire   un   servizio   senza   discriminazioni,
          soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
                d) fornire  un  servizio  ininterrotto, salvo casi di
          forza maggiore;
                e) evolvere   in   funzione   del  contesto  tecnico,
          economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza".