Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione 1. L'autorita' di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' detta di seguito "Autorita'". 2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999. 3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
Note all'art. 2: - Per l'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: "Art. 1 (Definizioni). - 1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonche' la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attivita' di preminente interesse generale. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "servizi postali : i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali; b) "rete postale pubblica : l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio; c) "punto di accesso : ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono depositati dai clienti nella rete postale pubblica; d) "raccolta : l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso; e) "distribuzione : il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari; f) "invio postale : l'invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale; g) "invio di corrispondenza : la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari; h) "pubblicita' diretta per corrispondenza : comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, definito ai seni dell'art. 2, comma 2, lettera p), consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonche' altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita' diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non e' considerata pubblicita' diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicita' transfrontaliera e quella interna; i) "invio raccomandato : servizio che consiste nel garantire forfeutariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova all'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario; l) "invio assicurato : servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento; m) "posta transfrontaliera : posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un Paese terzo; n) "scambio di documenti : la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio; o) "fornitore del servizio universale : l'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale; p) "prestatori del servizio universale : i soggetti che forniscono prestazioni singole del servizio universale; q) "autorizzazioni , ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale "oppure di licenza individuale definite come segue: 1) per "autorizzazione generale si intende ogni autorizzazione che non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell'Autorita' di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione; 2) per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione che richiede una previa decisione dell'Autorita' di regolamentazione, con la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio universale; r) "spese terminali : la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un Paese terzo; s) "mittente : la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli invii postali; t) "utente : qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualita' di mittente o di destinatario; u) "esigenze essenziali : le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della corrispondenza, dalla sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e dall'assetto territoriale; la protezione dei dati comprende la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate nonche' la tutela della vita privata". "Art. 3 (Servizio universale). - 1. Il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti. 2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende: a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. 3. II servizio universale e' caratterizzato dalle seguenti connotazioni: a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea; b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno; c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso; d) la determinazione del "prezzo accessibile deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale. 4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorita' di regolamentazione: a) una raccolta; b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni, in installazioni appropriate. 5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita': a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze essenziali; b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico; c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore; e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza".