Art. 3
         Procedura per il conseguimento delle autorizzazioni

  1.  I  soggetti  con  sede  in  ambito nazionale o in uno dei Paesi
appartenenti  allo  Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge
28   luglio  1993,  n.  300,  interessati  al  conseguimento  di  una
autorizzazione  generale  o di una autorizzazione generale ad effetto
immediato,   sono   tenuti   a   presentare  all'Autorita',  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, una dichiarazione redatta
conformemente  agli schemi riportati negli allegati 1 e 2 al presente
decreto  contenenti  le  necessarie  informazioni  sul  richiedente e
sull'attivita'  che  si intende svolgere nonche' le indicazioni sugli
impegni da assumere in relazione alla autorizzazione da conseguire.
  2.  Qualora  l'attivita'  sia  soggetta ad autorizzazione generale,
questa   si   intende   acquisita   sulla   base   dell'istituto  del
silenzio-assenso ove, entro il termine di quarantacinque giorni dalla
ricezione   della  dichiarazione,  non  pervenga  all'interessato  un
provvedimento   negativo   dell'Autorita'   ovvero  la  richiesta  di
chiarimenti o di documenti.
  3.  In  caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine
di  cui  al  comma  2,  rimane  sospeso fino al ricevimento di quanto
richiesto  dall'Autorita'.  Il  mancato riscontro entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta determina la decadenza della domanda.
  4.  Il  servizio  di  esercizio  di  casellario privato puo' essere
avviato   contestualmente   alla  presentazione  all'Autorita'  della
inerente   dichiarazione  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.
  5.   L'autorizzazione   non   puo'   essere   conseguita   se   gli
amministratori  dell'impresa richiedente sono stati condannati a pena
detentiva  per  delitto  non  colposo  superiore  ai  sei mesi o sono
sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
  6.  Il  conseguimento  di  autorizzazione  da parte di societa' non
appartenenti  allo  Spazio  economico europeo (SEE) e' subordinato al
rispetto  del  principio  di reciprocita', fatte salve le limitazioni
derivanti da accordi internazionali.
  7. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa  documentazione,  che  sia  intervenuta  successivamente  al
conseguimento  della  autorizzazione,  e'  comunicata,  entro  trenta
giorni  dalla  avvenuta  variazione,  all'Autorita' la quale, entro i
successivi   trenta   giorni,  se  ne  ravvede  l'esigenza,  richiede
all'interessato,  con  decisione  motivata,  la  presentazione di una
nuova dichiarazione.
  8.  L'autorizzazione  ha una validita' non superiore a sei anni, e'
rinnovabile,   previa   nuova   dichiarazione  da  presentare  almeno
quarantacinque  giorni  prima  della  scadenza,  e  non  puo'  essere
trasferita a terzi senza preventiva informazione all'Autorita'.
 
          Nota all'art. 3:
              - La  legge  28 luglio 1993, n. 300, reca: "Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo   Spazio  economico  europeo  con
          protocolli,  allegati  e  dichiarazioni,  fatto a Oporto il
          2 maggio  1992,  e  del  protocollo di adattamento di detto
          accordo,  con  allegato,  firmato  a  Bruxelles il 17 marzo
          1993".