Art. 3 Procedura per il conseguimento delle autorizzazioni 1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati al conseguimento di una autorizzazione generale o di una autorizzazione generale ad effetto immediato, sono tenuti a presentare all'Autorita', a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione redatta conformemente agli schemi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto contenenti le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attivita' che si intende svolgere nonche' le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla autorizzazione da conseguire. 2. Qualora l'attivita' sia soggetta ad autorizzazione generale, questa si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso ove, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione, non pervenga all'interessato un provvedimento negativo dell'Autorita' ovvero la richiesta di chiarimenti o di documenti. 3. In caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine di cui al comma 2, rimane sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorita'. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta determina la decadenza della domanda. 4. Il servizio di esercizio di casellario privato puo' essere avviato contestualmente alla presentazione all'Autorita' della inerente dichiarazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'autorizzazione non puo' essere conseguita se gli amministratori dell'impresa richiedente sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione. 6. Il conseguimento di autorizzazione da parte di societa' non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e' subordinato al rispetto del principio di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali. 7. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al conseguimento della autorizzazione, e' comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorita' la quale, entro i successivi trenta giorni, se ne ravvede l'esigenza, richiede all'interessato, con decisione motivata, la presentazione di una nuova dichiarazione. 8. L'autorizzazione ha una validita' non superiore a sei anni, e' rinnovabile, previa nuova dichiarazione da presentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, e non puo' essere trasferita a terzi senza preventiva informazione all'Autorita'.
Nota all'art. 3: - La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993".